Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2004.67 • TRAC TI 16.2004.67 Generato dall'IA

Appeal Withdrawn in Rent Arrears Enforcement Case

Numero d'incarto 16.2004.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision which had definitively rejected their opposition to an enforcement procedure seeking the collection of rent arrears, based on a prior ruling establishing a valid lease agreement; however, the appellate court struck the cassation appeal from the record because the appealing party subsequently informed the court that they were withdrawing their appeal, ordering that the appeal costs remain with the withdrawing party as the party who desisted.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, OTLEF; Appeal Withdrawn in Rent Arrears Enforcement Case: che le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Parole chiave

Generato dall'IA
arretrati di locazione decisione d'esecuzione contratto di locazione sfratto ritiro dell'istanza giudiziaria opposizione tardiva rigetto defintivo - ritiro ricorso - stralcio per desistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 cpv. 1 CPC

The appeal procedure was struck from the roll due to the appellant's withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Applied for the allocation of court costs in the final order.

OTLEF

Cited in connection with the costs imposed on the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2004.67 · Lugano 27 ottobre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 2 agosto 2004 del Pretore del Distretto di ________, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. EF.2003.78) promossa con istanza 12 novembre 2003 da

CO 1 e CO 2 patr. dall' RA 2

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di __________, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 12 novembre 2003 CO 1 e CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di __________ notificatole per l'incasso di fr. 5'834.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigione per il mese di novembre 2003;

che con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione richiamata dall'istante (sentenza pretorile che ha accertato la conclusione di un valido contratto di locazione tra le parti), ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 agosto 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che in uno scritto del 27 settembre 2004 la controparte ha dichiarato di rinunciato a formulare osservazioni;

che il 7 ottobre 2004 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-,.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria