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16.2004.66 • TRAC TI 16.2004.66 Generato dall'IA

Appeal Dismissal Upon Withdrawal in Rent Arrears Collection Dispute

Numero d'incarto 16.2004.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal challenging a lower court's decision to definitively reject an objection against the forced collection of rent arrears was dismissed upon the appellant's withdrawal of the appeal; the court reasoned that the withdrawal constituted a renunciation of the appeal procedure, necessitating its removal from the roll, with the appellant ordered to bear the costs of the appeal proceedings as the party withdrawing.

Regesto Legislator

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Art. 352 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Dismissal Upon Withdrawal in Rent Arrears Collection Dispute: che le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Parole chiave

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arretrati di locazione allontanamento sfratto abbandono definitivo del procedimento disdetta del locatore ripetibili rigetto defintivo - ritiro ricorso - stralcio per desistenza

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 352 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for striking the appeal proceedings from the roll due to withdrawal (desistenza).

art. 148 CPC

Cited as the basis for ordering costs following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.66 · Lugano 27 ottobre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 2 agosto 2004 del Pretore del Distretto di Leventina, nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. n. EF.2003.69) promossa con istanza 20 ottobre 2003 da

CO 1 e CO 2 patr. dall' RA 2

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Leventina, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 20 ottobre 2003 __________ CO 1 e __________ CO 2 hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Leventina notificatole per l'incasso di fr. 5'834.- oltre accessori rivendicati a titolo di pigione per il mese di ottobre 2003;

che con sentenza 2 agosto 2004 il Pretore, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione richiamata dall'istante (sentenza pretorile che ha accertato la conclusione di un valido contratto di locazione tra le parti), ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18 agosto 2004, RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che in uno scritto del 27 settembre 2004 la controparte ha dichiarato di rinunciato a formulare osservazioni;

che il 7 ottobre 2004 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che le spese del presente giudizio devono essere poste interamente a carico della ricorrente quale parte desistente, mentre alla controparte non vengono assegnate ripetibili non avendo presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 13 agosto 2004 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria