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16.2004.61 • TRAC TI 16.2004.61 Generato dall'IA

Employee v. Employer (Late Appeal of Salary Judgment)

Numero d'incarto 16.2004.61
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A former employee sued her former employer for outstanding salary claims, resulting in a judgment from the Justice of the Peace awarding only a partial amount; however, the subsequent appeal for cassation was deemed inadmissible because it was filed after the ten-day statutory deadline applicable to employment contract disputes, notwithstanding an erroneous indication of a twenty-day term in the appealed judgment, as the appellant, represented by a union organization recognized for procedural standing, was expected to know the correct legal deadline.

Regesto Legislator

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Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 398bis CPC, Art. 64a cpv. 1 lett. e CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC; Employee v. Employer (Late Appeal of Salary Judgment): che trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro, alla parte ricorrente, ancorché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese (art. 417 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Parole chiave

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contratti di lavoro legittimazione a ricorrere termine processuale perentorio controversie di lavoro azione parziale retribuzione non pagata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 123 II 238
che infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the general basis for the decision regarding the appeal procedure.

art. 417 lett. e CPC

Cited in relation to the decision regarding costs and expenses (exempting the appellant from fees and expenses).

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.61 · Lugano 9 agosto 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 2004 presentato da

RI1 rappr. dall'RA1 Bellinzona contro

la sentenza 24 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro (inc. n. 81-2002) promossa con istanza 16 dicembre 2002 nei confronti di

CO1 rappr. da RA2

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'399.95 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 16 dicembre 2002 __________ RI1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro CO1, presso la quale ha lavorato in qualità di venditrice dall'11 novembre 1999 al 20 ottobre 2000, per ottenere il pagamento di fr. 1'399.95 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;

che con sentenza 24 giugno 2004 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante limitatamente all'importo di fr. 650.-;

che con atto ricorsuale 14 luglio 2004 __________ RI1 è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di

10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

che al momento dell’inoltro del ricorso in oggetto (data del timbro postale 14 luglio 2004) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto, la ricorrente avendo per sua stessa ammissione ricevuto la sentenza impugnata il

25 giugno 2004;

che a titolo abbondanziale va rilevato che la ricorrente non può prevalersi dell'errata informazione contenuta nella sentenza ove il giudice di pace, al dispositivo n. 3, ha indicato in 20 giorni il termine per ricorrere in cassazione;

che infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32);

che in concreto, il termine di ricorso nelle procedure per azioni derivanti da contratto di lavoro è indicato all'art. 398 cpv. 1 CPC, al quale rinvia l'art. 418 CPC;

che poiché il ricorso è stato presentato da un'organizzazione sindacale, ovvero da un rappresentante di categoria al quale l’ordinamento processuale ticinese riconosce la rappresentanza processuale (art. 64a cpv. 1 lett. e CPC), lo stesso deve essere considerato un professionista alla stregua di un avvocato (cfr. al proposito anche la procura sottoscritta dall'istante, del tutto simile a quella utilizzata dagli avvocati), sicché dal medesimo ci si deve attendere la conoscenza dei termini di impugnazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che trattandosi di procedura in materia di contratto di lavoro, alla parte ricorrente, ancorché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese (art. 417 lett. e CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 14 luglio 2004 di __________ RI1 è irricevibile in quanto tardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria