Tax Enforcement Annulment Appeal Dismissed as Moot After Creditor Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA debtor filed a cassation appeal seeking annulment of a lower court's decision that had definitively rejected their opposition to the enforcement of a tax claim for the year 2002. The appellate court dismissed both the initial opposition rejection request and the subsequent appeal as moot because the creditor had formally withdrawn the underlying enforcement action, leading the court to strike the proceedings from the record without imposing fees or awarding costs, especially since the debtor raised a new argument regarding the validity of the executive title for the first time at the appellate level, contrary to procedural requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 cpv. 2 LALEF, art. 327 segg. CPC; Tax Enforcement Annulment Appeal Dismissed as Moot After Creditor Withdrawal: The appellate court dismissed both the initial opposition rejection request and the subsequent appeal as moot because the creditor had formally withdrawn the underlying enforcement action, leading the court to strike the proceedings from the record without imposing fees or awarding costs, especially since the debtor raised a new argument regarding the validity of the executive title for the first time at the appellate level, contrary to procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to justify the decision not to award costs/fees because a contention was raised contrary to this procedural requirement.
Cited as the basis for the appeal procedure invoked, although the final orders dispose of the matter based on lack of object.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.59 · Lugano 31 agosto 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 luglio 2004 presentato da
RICO1 contro
la sentenza 12 luglio 2004 del Giudice di pace del circolo di Balerna, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 97/B) promossa con istanza 26 maggio 2004 da
CON1 rappr. dall'RAPP1 Bellinzona
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 12 luglio 2004 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ RICO1 al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio notificatogli per l’incasso di fr. 1'511.10 corrispondenti all'imposta cantonale 2002, oltre a fr. 49.- di interessi di ritardo e alla tassa di diffida di fr. 30.-;
che con atto ricorsuale 22 luglio 2004, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 5 agosto 2004, __________ RICO1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che con osservazioni 12 agosto 2004 l’istante ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Mendrisio interpellato da questa Camera;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ RICO1 che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese né di assegnare ripetibili al ricorrente, ritenuto che la sua contestazione circa la presenza di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 27 gennaio 2003 è stata proposta o comunque sostanziata per la prima volta in questa sede ricorsuale anziché dinanzi al giudice di pace come lo impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 26 maggio 2004 dello CON1 e il ricorso per cassazione 22 luglio 2004 di __________ RICO1 sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3.Intimazione:
-.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
nterzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria