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16.2004.47 • TRAC TI 16.2004.47 Generato dall'IA

Execution Opposition Provisional Rejection Appeal on Acknowledgment of Debt

Numero d'incarto 16.2004.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved an appeal against a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an execution proceeding initiated to collect a debt of approximately 1,829.20 plus accessories for preparing an expert report, where the debtor argued they were not liable as the report was requested on behalf of a third party. The appellate court sustained the cassation appeal, finding that the lower court manifestly violated substantive law by erroneously determining that the documentation—specifically the unilateral invoice and payment reminder not signed by the debtor, and a receipt only confirming the report's collection under the debtor's order—constituted a valid acknowledgment of debt as required under Article 82 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF) for provisional rejection, thereby annulling the prior ruling and rejecting the initial claim.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto dell'opposizione - riconoscimento di debito costituito da un insieme di documenti a condizione che dagli stessi risulti la dichiarazione di volontà dell'escusso di riconoscersi debitore nei confronti dell'istante per l'importo da questi rivendicato

Parole chiave

Generato dall'IA
riconoscimento di debito credito in esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento pagamento provvisorio decisione d'esecuzione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 332 cpv. 2 CPC

Used to establish the court's competence to render a new decision after accepting the appeal.

art. 327 segg. CPC

The procedural basis under which the appeal was deemed admissible and judged (also cited in the preamble to the operative part).

art. 148 CPC

The legal basis applied for allocating the costs of the lower court proceedings (Order 2).

OTLEF

Cited in the preamble to the operative part, used in conjunction with Art. 148 CPC for costs.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.47 · Lugano 29 ottobre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 11 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo del Ticino, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 44/04) promossa con istanza 16 aprile 2004 da

CO 1 )

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 16 aprile 2004 __________CO 1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 1'829.20 oltre accessori, importo rivendicato a saldo della fattura emessa il 24 giugno 2003 per l'allestimento di una perizia a futura memoria (doc. 3);

che il convenuto ha contestato di essere debitore dell'importo posto in esecuzione, la perizia essendo stata da lui richiesta per conto delle ditta __________, alla quale l'istante deve rivolgersi;

che con sentenza 11 giugno 2004 il Giudice di pace, deducendo dalla documentazione prodotta dall'istante un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione in via provvisoria;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 25 giugno 2004, __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver erroneamente dedotto dalla documentazione agli atti un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione(D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

che mentre il rigetto definitivo può essere concesso solo sulla base di un titolo esecutivo (art. 80 LEF), in concreto del tutto assente, il rigetto provvisorio può essere pronunciato in presenza di un valido riconoscimento di debito (art.

82 LEF);

che il riconoscimento di debito, che può essere dedotto anche da un insieme di documenti, è la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (D. Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);

che trattandosi di un insieme di documenti, determinante è che dal raffronto dei singoli scritti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (D. Staehelin, op. cit., n. 15 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6);

che nel caso concreto, simile riconoscimento non può essere dedotto dalla documentazione agli atti, in particolare dalla fattura 24 giugno 2003 e dal relativo richiamo di pagamento 26 agosto 2003 trattandosi di documenti allestiti unilateralmente dall'istante e non firmati dall'escusso, che non contengono quindi la dichiarazione di volontà di quest'ultimo di riconoscersi debitore nei confronti dell’istante per l’importo da questi rivendicato (Staehelin, op. cit., n. 21 segg. ad art. 82);

che neppure giova all'istante la ricevuta 3 luglio 2003 (doc. 4) con la quale il convenuto attesta di aver ritirato la perizia a futura memoria e che questa *è stata allestita su espresso ordine* suo, senza che con ciò egli si sia impegnato a un qualsiasi pagamento;

che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle prove ed errata applicazione dell'art. 82 LEF da parte del primo giudice, deve essere accolto senza che sia necessario verificare le ulteriori censure ricorsuali;

che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente reiezione dell'istanza;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 giugno 2004 di __________RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 11 giugno 2004 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente

giudicato:

*1. L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr.190.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l'obbligo di rifondere al convenuto un'indennità di fr. 50.-.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico di __________CO 1 il quale rifonderà al ricorrente fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede ricorsuale.

III. Intimazione:

-

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria