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16.2004.46 • TRAC TI 16.2004.46 Generato dall'IA

Invoice Insufficiency to Prove Contract of Sale and Delivery

Numero d'incarto 16.2004.46
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought payment for a watch based on an invoice, but the lower court dismissed the claim because the appellant failed to prove the contract of sale or delivery of the item, despite presenting an unrefuted invoice and testimony suggesting delivery. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the burden of proof for the sale and delivery rested on the seller, and the provided evidence, including testimonial accounts based on assumption rather than direct perception, was insufficient to overcome the buyer's explicit denial, thus failing to establish the necessary factual basis for the alleged claim through non-arbitrary evaluation of the evidence.

Regesto Legislator

Ufficiale

contratto di compravendita - prova della conclusione - consegna della cosa - contenuto della testimonianza - fatti oggettivi e non impressioni personali - prova indiziaria - mancata contestazione fattura non equivale a riconoscimento

Parole chiave

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prova di pagamento compravendita insufficienza di prove onere della prova fatture fittizie difetto della cosa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. g CPC

The provision under which the appeal was ultimately dismissed because the grounds cited were not established.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble to the judgment for determining costs in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.46 · Lugano 7 febbraio 2005/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 2004 presentato da

RI 1, patr. dallo RA 1 contro

la sentenza 7 giugno 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2004.00007) promossa con istanza 12 marzo 2004 nei confronti di

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'100.- oltre accessori a titolo di prezzo di compravendita, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: 1. Con istanza 12 marzo 2004 RI 1 ha convenuto __________ CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere il pagamento di fr. 2'100.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 19 settembre 2003 per la vendita di un orologio *Breitling Chrono Colt Quarz* (doc. A). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver acquistato e tantomeno ricevuto il bene in questione.

2. Con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza non avendo l'istante provato la conclusione di un contratto di compravendita, la fattura prodotta e i testi dalla stessa proposti non fornendo nessuna indicazione circa la consegna al convenuto dell'orologio oggetto della fattura controversa.

3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, non ritenendo provata la conclusione di un contratto di compravendita tra le parti nonostante la presenza di una fattura, che il convenuto non ha contestato, e la deposizione di __________ che conferma la consegna dell'orologio al convenuto.

Con osservazioni 29 luglio 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso.

4. Giusta l’art.

327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova dei fatti costitutivi del

diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In questo senso spetta al creditore dimostrare l'esistenza del rapporto giuridico all'origine del suo credito, mentre il debitore deve dimostrarne l'estinzione (Kummer, op.cit., n. 146 segg. e 160 ad art. 8 CC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 183, m. 27). Trattandosi come in concreto di una pretesa derivante da un contratto di compravendita (art. 184 CO), il venditore deve provare di aver fornito la merce mentre l'acquirente deve provare il pagamento del relativo prezzo.

6. Nella fattispecie, avendo il convenuto espressamente contestato la conclusione di un contratto di compravendita con l'istante e in particolare il ricevimento dell'orologio da questa fatturato il 19 settembre 2003 (doc. A), spettava al venditore provare la consegna dell'orologio. A questo proposito, come correttamente rilevato dal primo giudice, le deposizioni testimoniali non permettono di avvalorare la tesi dell'istante, tantomeno quella di __________ che senza aver assistito alla consegna dell'orologio al convenuto si è limitato a esprimere sue personali supposizioni nel senso che *Io non visto consegnare direttamente l'orologio al signor CO 1, però ho visto la figlia del signor __________ (__________) prendere questo orologio dalla vetrina, l'ha imballato e portato al signor __________. Ho dedotto che questo orologio era destinato al signor CO

1 perché lo stesso si trovava nell'ufficio del signor __________* (cfr. verbale 10 maggio 2004). Ora, che il bene sia stato mostrato al convenuto è pacificamente ammesso anche da quest'ultimo (cfr. verbale 23 aprile 2004), ma ciò non basta ancora per provare l'effettiva consegna dell'orologio al convenuto, presupposto questo indispensabile ai fini del perfezionamento di un contratto di compravendita (Venturi, Commentaire romand du Code des Obligations I, 2003, n. 15 e 16 ad art. 184 CO). A proposito della citata testimonianza, a prescindere dal fatto che il teste si è limitato a esporre il suo personale punto di vista, va rilevato che secondo l'art. 237 cpv. 1 CPC i testimoni vengono sentiti per appurare dei fatti da loro percepiti personalmente, per cui delle impressioni personali possono tutt'al più costituire degli indizi. In questo senso la prova indiziaria è ammissibile a condizione che la verosimiglianza del fatto che deve essere provato risulti da un insieme concorde di indizi che forniscano al giudice un tale grado di convinzione logica da prevalere largamente sulla possibilità del contrario (Cocchi/Trezzini, ad art. 90, m. 10 e 13).

In concreto, anche qualora si volesse dedurre dalla deposizione di __________ un indizio a comprova della conclusione di un contratto di compravendita tra le parti, lo stesso dovrebbe essere corroborato da altri indizi convergenti, ciò che non si verifica nella fattispecie. Infatti l'unico ulteriore indizio addotto dalla ricorrente consiste nella sua fattura 19 settembre 2003 che il convenuto non avrebbe contestato, mancata contestazione dalla quale non può però essere dedotto il riconoscimento di un credito che il convenuto considera inesistente (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 183, m. 29), tanto più che egli sostiene di non aver mai ricevuto la fattura peraltro neppure intestata al medesimo.

7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato tantomeno l'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 giugno 2004 di RI 1 è respinto.

2. Gli oneri dell'odierno procedimento, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 110.-

b) spese fr. 50.-

fr. 160.-

già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 80.- a titolo di indennità per questa sede.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria