Appeal Regarding Indemnity for Time Lost in Enforcement Proceeding Opposition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA litigant appealed a lower court's decision that rejected the provisional setting aside of an opposition to an enforcement proceeding seeking recovery of a debt and an alleged loan, where the lower court failed to rule on the opponent's request for compensation for time lost. The appellate court held that under the relevant procedural law, the judge *must* award a fair indemnity to the prevailing party upon request to cover incurred expenses, including time spent, overriding the initial impression of discretion, and therefore upheld the appeal, substituting the original judgment to grant the respondent an indemnity for the initial proceeding and for the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 26 LALEF, Art. 332 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC; Appeal Regarding Indemnity for Time Lost in Enforcement Proceeding Opposition: The appellate court held that under the relevant procedural law, the judge *must* award a fair indemnity to the prevailing party upon request to cover incurred expenses, including time spent, overriding the initial impression of discretion, and therefore upheld the appeal, substituting the original judgment to grant the respondent an indemnity for the initial proceeding and for the appeal itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to order the losing party (the instigator) to pay an indemnity to the prevailing party for the time spent.
This procedural rule allowed the appellate court to rule directly on the claim for indemnity which the lower court had omitted to rule upon.
This article governs the costs associated with the judgment, although the court ultimately decided not to levy fees for the current appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.38 · Lugano 24 giugno 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 presentato da
_RICO1 contro
il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. EF.2004.137) promossa con istanza 27 gennaio 2004 da
_CON1
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta dal pretore,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio 2004 ____________________ _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatogli per l'incasso di fr. fr. 6'600.- oltre interessi del 5% dall'11 marzo 2003 e fr. 560.- rivendicati a titolo di rimborso di un asserito prestito al convenuto, pretesa alla quale quest'ultimo si è opposto contestando l'esistenza di un credito dell'istante nei suoi confronti;
che con sentenza 10 maggio 2003 il Pretore, esclusa la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha respinto integralmente l'istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento di una tassa di giustizia fr. 100.-;
che con il presente tempestivo gravame __________ ___________RICO1 è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio postulandone l'annullamento; il ricorrente rimprovera al Pretore di aver omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di un'indennità volta a compensare il tempo perso;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 62 cpv. 1 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che se il testo di legge sembra lasciare al giudice la facoltà di riconoscere o no alla parte vincente il diritto di percepire indennità processuali, è ormai unanimemente ammesso da dottrina e giurisprudenza che il giudice *deve* attribuire alla parte che ne fa richiesta un'indennità destinata a coprire le spese sopportate per le sue comparse, compreso il dispendio di tempo (cfr. in questo senso CCC 12 aprile 2001 in re B./CCC; DTF 119 III 63, 113 III 109; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 164, n. 19 e 20;D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 74 ad art. 84;Ammon/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrechts, 2003, § 13, n. 11);
che questa interpretazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF è peraltro indirettamente confermata dal tenore del secondo capoverso (applicabile alla procedura di reclamo), là dove il legislatore ha espressamente escluso il diritto a un'indennità indipendentemente dal fatto che questa sia stata richiesta oppure no;
che nel caso di specie, vista la chiara soccombenza dell'istante e l'esplicita richiesta del convenuto durante il contraddittorio (cfr. verbale 10 maggio 2004), il Pretore era quindi tenuto a riconoscere a quest'ultimo un’equa indennità per compensare il dispendio di tempo causatogli dalla procedura giudiziaria;
che il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione dell'art. 62 cpv. 1 OTLEF da parte del primo giudice, dev'essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera può giudicare essa stessa la richiesta dell'escusso, anche se questi non ha quantificato in questa sede la sua pretesa (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 309, m. 15) proprio per il fatto che il primo giudice ha omesso di esprimersi sulla medesima;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, mentre al ricorrente è riconosciuta un'indennità per questa sede.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 maggio 2004 di _____________________ RICO1 è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 10 maggio 2004 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
*2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico con l'obbligo di versare al convenuto un'indennità di fr. 150.-.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. ___________CON1 verserà al ricorrente un'indennità di fr. 40.- per questa sede.
III. Intimazione a:
- .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria