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16.2004.33 • TRAC TI 16.2004.33 Generato dall'IA

Appellant v. Debtor Regarding Service of Process and Right to Be Heard

Numero d'incarto 16.2004.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision, which granted a claim for an outstanding invoice for vehicle services and rejected the debtor's opposition, arguing a violation of the right to be heard because the official notification of the hearing date, sent via registered mail, was returned as undelivered and the appellant claimed to have received no notice, including the collection slip. The court reasoned that while regular registered mail service is generally deemed complete upon delivery or after the retention period, in cases where the recipient credibly asserts they received no communication whatsoever, and there is no proof to the contrary, proper notification cannot be presumed, thus invalidating the proceedings due to a lack of adversarial process; consequently, the original sentence was nullified and the case was remanded for a new trial with proper notice to both parties.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 124 cpv. 7 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Appellant v. Debtor Regarding Service of Process and Right to Be Heard: The court reasoned that while regular registered mail service is generally deemed complete upon delivery or after the retention period, in cases where the recipient credibly asserts they received no communication whatsoever, and there is no proof to the contrary, proper notification cannot be presumed, thus invalidating the proceedings due to a lack of adversarial process; consequently, the original sentence was nullified and the case was remanded for a new trial with proper notice to both parties.

Parole chiave

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diritto di essere sentito notificazione di atti notificazione della decisione opposizione diritto di ritenzione udienza fallimentare Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. e CPC

This article provided the basis for accepting the appeal and annulling the lower court's decision due to the violation of the right to be heard.

art. 313bis CPC

Applied to allow the appeal to be granted immediately without notifying the counterparty, given the circumstances.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited to confirm the applicability of Art. 313bis CPC in the context of a cassation appeal.

art. 142 cpv. 1 lett. b CPC

Cited as an alternative reason, along with Art. 327 lett. e CPC, for nullifying the appealed decision due to flawed notification.

art. 327 segg. CPC

Cited generally in the preamble to the operative part as the framework governing the cassation appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.33 · Lugano 4 maggio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 aprile 2004 presentato da

RI1 contro

la sentenza 5 aprile 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona, nella causa civile inappellabile (inc. n. 10/2004/O) promossa con istanza 24 febbraio 2004 da

CO1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 543.10 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 febbraio 2004 il Garage CO1 ha convenuto in giudizio __________RI1ó al fine di ottenere il pagamento di fr. 543.10, rivendicati a saldo della fattura emessa il 13 agosto 2002 per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo;

che con sentenza 5 aprile 2004 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dal convenuto, assente all'udienza di discussione del 1° aprile 2004;

che con il presente tempestivo gravame __________RI1ó è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento a motivo della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendogli pervenuta la relativa citazione;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 8 marzo 2004, spedita mediante invio raccomandato no. 98.00.696300.00014489, il Giudice di pace supplente ha citato le parti all’udienza del 1° aprile 2004 per la discussione;

che la raccomandata destinata a __________RI1ó non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di non aver ricevuto *alcuna comunicazione in merito alla convocazione*,ovvero neppure l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 6), dovendosi così ammettere il mancato contraddittorio (art. 124 cpv. 7 CPC);

che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 313bis, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);

che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 15 aprile 2004 di __________ RI1ó è accolto.

Di conseguenza la sentenza 5 aprile 2004 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria