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16.2004.25 • TRAC TI 16.2004.25 Generato dall'IA

Jurisdictional Competence in Provisional Dismissal of Opposition to Payment Orders for Lease Disputes

Numero d'incarto 16.2004.25
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the cassation of a lower court's decision which had rejected a request for provisional dismissal of oppositions to payment orders related to rent and ancillary charges, the lower court having ruled itself incompetent based on legislation excluding its jurisdiction over lease disputes. The appellate court reasoned that while the law excludes jurisdiction over lease disputes, the specific summary procedure for provisional dismissal of opposition is expressly within the jurisdiction of that lower court, meaning the initial judge erred by incorrectly classifying the matter as an excluded lease dispute rather than a procedural matter over which they held competence, leading to the appeal being accepted and the case remanded for judgment on the merits of the provisional dismissal request.

Regesto Legislator

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Art. 5 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 327 lett. b CPC, Art. 327 lett. a CPC, art. 327 segg. CPC; Jurisdictional Competence in Provisional Dismissal of Opposition to Payment Orders for Lease Disputes: The appellate court reasoned that while the law excludes jurisdiction over lease disputes, the specific summary procedure for provisional dismissal of opposition is expressly within the jurisdiction of that lower court, meaning the initial judge erred by incorrectly classifying the matter as an excluded lease dispute rather than a procedural matter over which they held competence, leading to the appeal being accepted and the case remanded for judgment on the merits of the provisional dismissal request.

Parole chiave

Generato dall'IA
questioni di giurisdizione decisioni incidentali pagamento provvisorio materie escluse contenzioso contrattuale rigetto provvisorio dell'opposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 lett. b CPC

This article provided the legal ground used to accept the appeal and annul the previous decision regarding the judge's competence.

art. 327 segg. CPC

These articles concern the grounds for cassation appeals, cited immediately before the operative part of the decision.

2.

The operative order dictates that no costs or fees are levied for the present judgment, which governs the application of cost rules.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.25 · Lugano 6 aprile 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione __________ __________ 2004 presentato da

_________ __________ contro

la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n.__________ /__________/__________) promossa con __________ nei confronti di

_________ _________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza ____________________ 2004 l'avv. __________ __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte da __________ e __________ __________ ai PE n. __________-__________e __________-__________dell'UE di __________, notificati loro per l'incasso di fr. 1'743.70 rivendicati a titolo di pigioni e acconto spese accessorie;

che come riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dai convenuti il __________ __________ 1998, l'accordo ____________________ 2002 sottoscritto dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ e l'accordo transattivo concluso nel __________ 2003 dai convenuti con __________ __________, che ha ceduto all'istante le sue pretese nei confronti di quest'ultimi;

che i convenuti si sono opposti all'istanza sostenendo di nulla più dovere all'istante a titolo di pigioni e hanno inoltre chiesto che gli atti fossero trasmessi all'Ufficio di conciliazione per la verifica delle spese accessorie relative agli anni 1999/2003;

che con sentenza ____________________ 2004 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non ritenendosi competente a dirimere la vertenza in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG che esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che con il presente tempestivo gravame l'avv. __________ __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. b CPC; il ricorrente rimprovera al giudice di pace di aver erroneamente escluso la propria competenza attribuendo a torto alla vertenza che oppone le parti la qualifica di controversia in materia di locazione;

che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, n. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;

che non rientrano in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

che pertanto, come correttamente rilevato dal ricorrente, il giudice di pace avrebbe dovuto entrare nel merito dell’istanza;

che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura dinanzi al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 5);

che avendo il primo giudice negato a torto la propria competenza (art. 327 lett. b CPC), il ricorso deve essere accolto e gli atti rinviati al Giudice di pace perché abbia a pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione formulata dall'istante (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 7);

che in simili circostanze la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili al ricorrente.

Per i quali motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione ____________________ 2004 dell'avv. __________ __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza __________ __________ 2004 del Giudice di pace del circolo di __________ è annullata e gli atti sono rinviati al giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

__________ __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di __________.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria