Cantonal Authority's Late Appeal on Enforcement Costs Dismissed Despite Erroneous Notice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's decision that rejected a definitive objection to a payment enforcement procedure related to court fees and costs arising from a previous, finalized ruling where the appellant was ordered to pay those costs following a denied right to appeal by the opposing party. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed outside the ten-day deadline specified for such matters, noting that even though the lower court incorrectly informed the appellant of a twenty-day deadline, the appellant, being a cantonal authority, was expected to exercise due diligence and verify the correct statutory appeal period, thus precluding reliance on good faith reliance on the erroneous information.
Regesto Legislator
Ufficialerigetto dell'opposizione - termine per ricorrere in cassazione - indicazione errata fornita dal giudice di pace a un'autorità cantonale - indicazione dei rimedi di diritto - principio di celerità in procedura sommaria - obbligo di allestire il verbale
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision establishes the deadline for the appeal in cassation proceedings regarding decisions on opposition rejection, which was violated, leading to the appeal being declared inadmissible.
This article regarding costs (costs follow the event) is cited in the section that determines the costs of the present judgment.
This provision regarding costs is cited in the section that determines the costs of the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.24 · Lugano 23 novembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 marzo 2004 presentato da
RI 1 oira rappr. dall’RA 1 oira contro
la sentenza 26 febbraio 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione (inc. n. 50-1999) promossa con istanza 16 gennaio 1999 nei confronti di
CO 1
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. 360320 dell’UEF di Bellinzona, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26 gennaio 1999 il Cantone dei Grigioni ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal Sindacato edilizia & industria al PE n. 360320 dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 508.-, rivendicati a titolo di tasse di giustizia e spese di cancelleria, oltre alla tassa di diffida e alle spese esecutive;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 15 novembre 1994 (*Regierungbeschluss Nr. 2875*) con la quale il Governo del Cantone dei Grigioni ha negato al convenuto la legittimazione a ricorrere nell'ambito di una procedura opponente quest'ultimo alla ditta __________ SA di __________, ponendo a carico del convenuto il pagamento di fr. 508.- a titolo di spese giudiziarie e di cancelleria, decisione regolarmente passata in giudicato quel giorno medesimo;
che con sentenza 26 febbraio 2004 il Giudice di pace, basandosi sulla documentazione prodotta dal convenuto al contraddittorio e dalla quale si evince che questi ha contestato di aver inoltrato un qualsiasi ricorso dinanzi all'istante, al quale aveva segnalato delle irregolarità a suo dire commesse dalla ditta __________ SA, ha respinto l'istanza;
che con atto ricorsuale 18 marzo 2004 il Cantone dei Grigioni è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emessa nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto, come ammesso dal ricorrente medesimo, questo termine non è stato ossequiato, la sentenza di rigetto essendogli pervenuta il 1°marzo 2004 e il ricorso essendo stato spedito il successivo 18 marzo come attesta il timbro postale;
che pertanto questa Camera non può che accertare la tardività del gravame;
che nulla giova al ricorrente il fatto che sia stato il Giudice di pace ad indurlo in errore dandogli un'informazione sbagliata circa il termine di ricorso, dal giudice indicato in 20 anziché 10 giorni;
che infatti, in presenza di indicazioni errate fornite dall'autorità, la parte non può invocare la tutela della sua buona fede se conosceva l'inesattezza dell'indicazione fornita o avrebbe potuto facilmente rendersene conto usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 238 consid. 8b; Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, pag. 31 e 32; CCC 9 agosto 2004 in re B./G.S.SA);
che in concreto, il termine di ricorso nelle procedure sommarie di rigetto dell'opposizione è indicato all'art. 22 cpv. 1 LALEF;
che poiché il ricorso non è stato presentato da un privato ma bensì da un'autorità cantonale, dalla stessa ci si poteva attendere una maggiore diligenza nella verifica dei termini ricorsuali (Rep. 1991, pag. 232);
che in merito alla mancata indicazione dei rimedi di diritto nella sentenza del giudice di pace, occorre rilevare che, contrariamente a quanto vale - in linea di principio - nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di
diritto in procedura civile non è necessaria, non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 22 e ad art. 308, m. 3);
che al Giudice di pace va ricordato che la procedura di rigetto dell'opposizione è una procedura sommaria che deve rispettare il principio di celerità;
che in questo senso l'art. 20 cpv. 6 LALEF impone espressamente al giudice di pronunciarsi sulla domanda di rigetto, se possibile, seduta stante e in ogni caso entro i termini prescritti dalla LEF, ovvero entro 5 giorni (art. 84 cpv. 2 LEF), termine d'ordine (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 62 ad art. 84) che ancorché privo di conseguenze per il giudice, deve esortarlo ad agire con sollecitudine non potendosi giustificare un periodo di cinque anni per l'evasione di una domanda di rigetto definitivo dell'opposizione;
che a titolo abbondanziale va pure ricordato al giudice l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC), dal quale risultino in modo chiaro le allegazioni e contestazioni delle parti, non potendo a tal fine bastare la telegrafica comunicazione fatta pervenire in copia a questa Camera (comunicazione che figura sotto la finca *osservazioni*);
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto che non ha presentato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 18 marzo 2004 del Cantone dei Grigioni è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria