Rental Dispute Jurisdiction Overturned
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant sought to overturn a lower court decision that dismissed their request to confirm the non-existence of a debt related to alleged unpaid rent for January and February 2001, stemming from a dispute over a previously terminated office lease. The reviewing court determined that the original matter, which required ascertaining the existence of a lease agreement, fell under the subject-matter jurisdiction exclusive to higher courts, as rental disputes are explicitly excluded from the jurisdiction of the Justice of the Peace under relevant law; therefore, the court declared the Justice of the Peace's sentence null and void because it was issued by a judge lacking material competence, a defect that the appellate court could raise ex officio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 cpv. 2 lett. b LOG, Art. 327 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, art. 327 segg. CPC; Rental Dispute Jurisdiction Overturned: The reviewing court determined that the original matter, which required ascertaining the existence of a lease agreement, fell under the subject-matter jurisdiction exclusive to higher courts, as rental disputes are explicitly excluded from the jurisdiction of the Justice of the Peace under relevant law; therefore, the court declared the Justice of the Peace's sentence null and void because it was issued by a judge lacking material competence, a defect that the appellate court could raise ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court explicitly invoked these articles as the basis for issuing the final decision, leading to the nullity of the lower court's judgment.
This order rules on the non-collection of court fees and the non-award of costs (ripetibili).
Testo completo
Incarto n. 16.2004.2 · Lugano 12 febbraio 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 gennaio 2004 presentato da
__________ contro
la sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 145a/03/O) promossa con istanza 8 ottobre 2003 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di cui al PE.
n. __________ dell'UE di __________ fattogli notificare dal convenuto, domanda respinta dal giudice di pace,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 8 ottobre 2003 __________ ha convenuto in giudizio __________ chiedendo che venisse accertata l'inesistenza del debito di fr. 500.- di cui al PE sopra menzionato, fattogli notificare dal convenuto per l'incasso di pigioni per i mesi di gennaio e febbraio 2001;
che il convenuto si è opposto all'istanza adducendo l'esistenza di un contratto di locazione tra le parti avente per oggetto un ufficio occupato dall'istante in via __________ a __________, contratto che l'istante avrebbe disdetto per la fine del 2000 restituendo però le chiavi dell'ente locato solo nel mese di marzo 2001, da qui la notifica del PE n. __________ dell'UE di __________ per l'incasso delle pigioni rimaste scoperte per i mesi di gennaio e febbraio 2001;
che con sentenza 10 dicembre 2003 il Giudice di pace del circolo di __________ ha respinto l'istanza non avendo l'istante, assente alla discussione, comprovato l'inesistenza del suo debito;
che con atto ricorsuale 13 gennaio 2004 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T.SA/C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 146, m. 2);
che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono - rispettivamente se sono esistiti - i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;
che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;
che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione - concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292) - si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che poiché la vertenza che oppone le parti presuppone l'accertamento circa l'esistenza o meno di un contratto di locazione, il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;
che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 327, m. 5), o l'abbia sollevata correttamente;
che ciò corrisponde anche all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. È accertata la nullità della sentenza 10 dicembre 2003 del Giudice di pace del circolo di __________.
2. Non si prelevano tasse espese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria