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16.2004.16 • TRAC TI 16.2004.16 Generato dall'IA

Criminal Conviction Damages Appeal on Procedural and Substantive Grounds

Numero d'incarto 16.2004.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that partially upheld a claim for damages and moral injury, awarding the claimant reimbursement for legal fees of CHF 1,087.85 following the appellant's criminal conviction for harassing the claimant via telecommunications, while denying the claim for moral damages. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly applied procedural law by not nullifying the claim despite it being prepared by a lawyer, as the law only prohibits lawyers from representing parties in justice of the peace proceedings, not from assisting with the preparation of a document that the party themselves signs, and further, that the awarded legal fees were compensable damages under substantive law despite the appellant's argument about non-billable expenses.

Regesto Legislator

Ufficiale

pretesa per risarcimento danni corrispondenti alle spese legali sostenute - non è nulla dinanzi al giudice di poce l'istanza preprata da un legale e firmata dal cliente

Parole chiave

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indennità per torto morale spese legali argomentazione nel merito e-justice legittimazione a ricorrere ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the operative part, these articles concern the grounds and procedure for the cassation appeal, which was ultimately rejected.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited for the taxation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.16 · Lugano 5 novembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 marzo 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 9 febbraio 2004 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.26/2003) promossa con istanza 25 settembre 2003 da

CO 1 patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr.1'287.85 a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: 1. Con decreto d'accusa 4 settembre 2003 __________RI 1 è stato riconosciuto colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni avendo per celia telefonicamente importunato __________ CO 1. In seguito a questa condanna, con istanza 25 settembre 2003 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'287.85 corrispondenti alla rifusione delle spese legali sostenute per la tutela dei propri interessi e meglio come alla nota 19 settembre 2003 dello studio legale __________(fr. 1'087.85, cfr. doc. F) oltre a una pretesa di fr. 200.- a titolo di torto morale. Il convenuto senza negare la sua responsabilità, ha contestato l'ammontare della pretesa risarcitoria dell'istante.

2.

Con sentenza 9 febbraio 2004 il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente alla richiesta di pagamento delle spese legali (fr. 1'087.85) respingendo quella relativa alla rifusione di fr. 200.- a titolo di torto morale non essendone dati i presupposti.

3.

Con il presente gravame, la cui tempestività è stata accertata da questa Camera, __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il

diritto procedurale per non avere dichiarato nulla l'istanza poiché allestita da un avvocato, in contrasto quindi con quanto dispone l'art. 301 CPC. Nel merito egli postula la riduzione dell'onorario riconosciuto all'istante siccome comprensivo di spese non fatturabili, e meglio quelle attinenti alla stesura dell'istanza dinanzi al giudice di pace.

Con osservazioni 7 aprile 2004 la controparte postula la reiezione del ricorso, rilevando in particolare che la nota professionale del 19 settembre 2003 non comprende le spese per l'allestimento dell'istanza dinanzi al giudice di pace.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

Per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 301 CPC da parte del primo giudice per il mancato accertamento della nullità dell'istanza siccome allestita da un avvocato (circostanza pacificamente ammessa dall'istante), la censura è destituita di fondamento. Scopo di questa norma, che vieta agli avvocati e alle persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza di patrocinare una parte nella cause di competenza del giudice di pace, è di garantire il ruolo conciliativo del giudice dal quale si pretende uno spirito di iniziativa e di sollecitudine nei confronti delle parti tendente a raggiungere una soluzione bonaria della vertenza (cfr. Messaggio n. 3739 del

29 gennaio 1991). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, dall'esclusione della partecipazione del professionista alle udienze e alla stesura degli allegati introduttivi (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 301, m. 1), non può essere dedotto anche il divieto per la parte di farsi aiutare dal legale ad allestire l'allegato introduttivo che poi sottoscrive lei stessa, come avvenuto in concreto. A proposito dell’intervento del legale, e ciò a prescindere dall'avvenuta fatturazione o meno della sua consulenza, non va confuso quello che è il divieto posto all'avvocato di comparire dinanzi al giudice di pace (art. 301 CPC), con l'obbligo per il convenuto di risarcire il danno cagionato all'istante sulla base dell'art. 41 CO, danno risarcibile nel rientrano anche le prestazioni di un avvocato (Werro, Commentaire romand du Code des obligations I, 2003, n. 8 e 13 ad art. 41 CO e n. 14 ad art. 42 CO; DTF 107 II 101). Per questi motivi, e perché non evidenzia nessun motivo di cassazione, non può neppure essere accolta l'ulteriore richiesta del ricorrente di ridurre l'importo riconosciuto all'istante a titolo di spese legali, per altro neppure quantificata.

6. Per il che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 2 marzo 2004 di __________RI 1RI 1 è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.- già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.Intimazione:

-.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria