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16.2004.124 • TRAC TI 16.2004.124 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2004.124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's partial rejection of their opposition to an enforcement action seeking unpaid insurance premiums, arguing the debt was not due because the insurance contract had been cancelled before the premium was due; however, the appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 18, 2004, after the statutory 10-day deadline, as the appellant had received the decision on November 4, 2004, leading to the dismissal of the appeal as time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing: che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

Parole chiave

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deposito tardivo decisione d'esecuzione termine legale debito insoddisfatto preclusione per tardività decisione parziale rigetto provvisorio dell'opposizione - ricorso tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the decision, which precedes the operative part, to indicate the general legal basis for the cassation review procedure, even though the decision is based on tardiness.

art. 148 CPC

Applied to order the costs of the proceedings to be borne by the appellant.

OTLEF

Cited in the preamble to the decision as a legal basis for costs, likely referring to the Ticino Law on Court Fees (OTLEF) or similar regulation governing fees.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.124 · Lugano 22 dicembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 3 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo delle Isole nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. 218/04) promossa con istanza 10 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 10 settembre 2004 CO

1 ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Locarno notificatogli per l'incasso di fr. 752.60 rivendicati a titolo di premi scaduti il 1°novembre 2003 sulla polizza assicurativa __________ e fr. 20.- quali spese di diffida, domanda alla quale il convenuto si è opposto contestando l'esigibilità del credito posto in esecuzione, avendo egli disdetto il contratto di assicurazione il 24 novembre 2003;

che con sentenza 3 novembre 2004 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, ha parzialmente accolto l'istanza rigettando in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 752.60 oltre a fr. 20.- di spese di diffida e spese esecutive, l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Locarno;

che con atto ricorsuale 18 novembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che, dalla verifiche effettuate da questa Camera presso i competenti uffici postali risulta che il ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 4 novembre 2004, sicché al momento dell’invio del ricorso (18 novembre 2004 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313*bis* CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv.

1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 novembre 2004 di __________ RI 1 è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione a:

- ;

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria