Co-Ownership Expense Allocation Appeal Dismissed for Procedural Defects
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn owner in a co-ownership property challenged condominium expense allocation decisions made at a meeting, arguing against the specific cost-sharing key used, which lower courts upheld as compliant with law and regulations. The Court of Cassation dismissed the appeal as null because the appellant failed to specify grounds of fact or law required for a cassation appeal, instead merely reiterating the underlying substantive objection to the expense allocation, thereby failing to meet the procedural threshold for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Co-Ownership Expense Allocation Appeal Dismissed for Procedural Defects: The Court of Cassation dismissed the appeal as null because the appellant failed to specify grounds of fact or law required for a cassation appeal, instead merely reiterating the underlying substantive objection to the expense allocation, thereby failing to meet the procedural threshold for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the preamble before the dispositive, indicating the required content for the appeal, which informs the decision to declare the appeal null.
This provision is cited in the reasoning (which mentions the application of Art. 313 bis CPC) and implies the procedure followed for declaring the appeal inadmissible/null.
This provision is cited as the basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal without notification if it is inadmissible or manifestly unfounded, relating to the procedural handling.
This provision governs the allocation of costs, which is explicitly applied in order no. 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.123 · Lugano 27 dicembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 2004 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 22 novembre 2004 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2002.15) promossa con istanza 2 luglio 2002 nei confronti di
CO 1 patr. dall' RA 2
con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, domanda respinta dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 luglio 2002 __________ RI 1 ha convenuto in giudizio la CO 1” postulando l'annullamento di alcune decisioni prese all'assemblea condominiale del 10 maggio 2002, e segnatamente quelle riferite alla chiave di riparto delle spese condominiali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;
che con sentenza 22 novembre 2004 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'istanza ritenendo la chiave di riparto delle spese condominiali adottata dall'assemblea condominiale conforme alle norme di legge e al regolamento della proprietà per piani;
che il 9 dicembre 2004 __________ RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, pena nullità (cpv. 3) deve contenere le domande di ricorso, così come i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato,
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 9 dicembre 2004 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria contestazione in merito all'addebito a tutti i condomini dei costi di traduzione dei verbali e delle comunicazioni dell'amministrazione;
che le allegazioni del ricorrente risultano pertanto difformi dallo scopo di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 9 dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
- ; - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria