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16.2004.122 • TRAC TI 16.2004.122 Generato dall'IA

Nullity of Appeal for Insufficient Grounds

Numero d'incarto 16.2004.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a dispute where a party sought payment for services rendered under a contract, a lower court ruled in favor of the claimant, granting a reduced amount. The appealing party then filed a recourse in cassation, but the appellate court declared the appeal null and void because the submission merely expressed the intent to appeal and failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's decision as required by procedural rules, thus making it impossible to assess the merits of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC; Nullity of Appeal for Insufficient Grounds: The appealing party then filed a recourse in cassation, but the appellate court declared the appeal null and void because the submission merely expressed the intent to appeal and failed to specify the factual or legal grounds for challenging the lower court's decision as required by procedural rules, thus making it impossible to assess the merits of the appeal.

Parole chiave

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nullità del contratto motivi di cassazione motivazione di fatto parte contraente prestazioni erogate legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the final order for imposing the costs of the proceedings on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.122 · Lugano 15 dicembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 1° dicembre 2004 presentato da

RI 1 contro

la sentenza 23 novembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n.123b/04/O) promossa con istanza 31 ottobre 2003 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'974.10 oltre interessi a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda ridotta a fr. 1'274.10 é così accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto: che con istanza 31 ottobre 2003 il garage CO 1 di __________ ha convenuto in giudizio __________ RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 1'974.10 rivendicati a saldo delle fatture 12 agosto e 20 dicembre 2002 emesse per prestazioni eseguite sul veicolo di quest'ultimo, pretesa in seguito ridotta a fr. 1'274.10;

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dover pagare la fornitura di quattro pneumatici siccome già compresi nel prezzo di compravendita del veicolo, da lui debitamente saldato;

che con sentenza 23 novembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza per l'importo ridotto di fr. 1'274.10;

che con scritto 1° dicembre 2004 __________ RI 1 ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido deve contenere, oltre alle domande di ricorso, i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto 1° dicembre 2004 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del Giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a manifestare la propria intenzione di ricorrere ritenendo la sentenza impugnata *ingiustificata per i vari motivi già esposti nelle udienze;*

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nella domanda ricorsuale;

che la proposta di nuova convocazione del ricorrente *per chiarire molti punti che nella stessa sentenza del Giudice Architetto Giovanni Gherra non rispettano per niente la realtà dei fatti* non è ammissibile poiché estranea al rimedio della cassazione;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso 1° dicembre 2004 di __________ RI 1 è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente.

3.Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria