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16.2004.121 • TRAC TI 16.2004.121 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order for Painting Work Payment

Numero d'incarto 16.2004.121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali ripartite

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order for an outstanding payment related to painting work, arguing the lower court erred by treating the matter as a standard civil claim rather than a summary opposition rejection procedure and awarding more than requested, violating procedural rules. The court found that the lower court improperly shifted the procedural track, violating rules against adopting an unauthorized procedure and granting relief beyond the request, but ultimately determined that a conditional debt recognition existed for a partial amount, as the creditor credibly demonstrated completion of the work that satisfied the condition precedent for the debtor's payment obligation; consequently, the appeal was partially granted, annulling the original judgment to provisionally reject the opposition only for the amount supported by the recognized debt ($\text{fr. } 1,117.30$), with costs split between the parties.

Regesto Legislator

Ufficiale

rigetto provvisorio - istanza erroneamente trattata dal giudice quale ordinaria - condanna al pagamento non richiesta - riconoscimento di debito condizionato - prova dell'adempimento della condizione - riconoscimento di debito può risultare da un fax

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione decisione d'esecuzione pagamento provvisorio azione parziale sentenza civile decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The appeal was partially granted based on the procedural rules governing cassation appeals.

art. 86 CPC

The court found that the lower judge violated this article by granting more than what was requested, which was grounds for partial annulment.

art. 101 CPC

The court found that the lower judge violated this article by adopting a different procedure than the law established, which was grounds for partial annulment.

art. 148 CPC

Used to determine how the costs of the first instance decision are to be shared based on the outcome.

OTLEF

Used to determine the costs related to the appeal decision (implicitly related to fees/costs).

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.121 · Lugano 19 maggio 2005/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 novembre 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 19 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile (inc. n. 106-2004) promossa con istanza 1° ottobre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 1° ottobre 2004 CO 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona notificatogli per l'incasso di fr. 1'806.40, importo rivendicato a saldo della fattura emessa il 28 ottobre 2002 e relativa a opere di pittore eseguite per conto di quest'ultimo;

che con sentenza 19 ottobre 2004 il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza rigettando in via provvisoria l'opposizione da questi interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona e condannandolo a pagare all'istante fr. 1'806.40 oltre interessi e spese;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 6 dicembre 2004, RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC;

che il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell'art. 86 CPC per aver pronunciato una condanna al pagamento non richiesta dall'istante, la quale si è limitata a chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, richiesta che doveva essere respinta in difetto di un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 LEF;

che con scritto 5 gennaio 2005 l'istante si è opposto all'accoglimento del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

che innanzi tutto va rilevato che il primo giudice, senza esserne richiesto dall'istante e per di più senza averne dato comunicazione al convenuto, ha trattato l'istanza, chiaramente formulata quale domanda di rigetto provvisorio dell'opposizione così come risulta dalla sua intestazione, dalla sua domanda di giudizio e dalle norme di legge richiamate dall'istante, quale causa creditoria soggetta alla procedura di cui agli art. 291 segg. CPC anziché alla LALEF;

che, così facendo, il giudice di pace ha contravvenuto sia all'art. 101 CPC, che gli vieta di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, ciò a maggior ragione quando questo arreca pregiudizio alla controparte che non ha avuto la possibilità di esprimersi (Cocchi/Trezzini CPC-TI, ad art. 101, m. 2), sia all'art. 86 CPC che gli vieta di concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 86, m. 2 e 3), ragione per la quale, come correttamente rilevato dal ricorrente, l'istanza 1° ottobre 2004 deve essere esaminata unicamente nell'ottica di una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione;

che nell'ambito di una procedura di rigetto dell’opposizione, il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo idoneo per permettere la pronuncia di un rigetto definitivo o provvisorio dell'opposizione(D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 50 ad art. 84 LEF);

che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta a interpretazione del debitore di pagare una determinata somma di denaro (D. Staehelin, op. cit., n.

21 segg. ad art. 82);

che nel caso di specie il riconoscimento di debito al quale fa riferimento il giudice di pace al punto 1 pag. 2 della sua sentenza, è la lettera 17 gennaio 2003 del convenuto inviata per fax, con la quale questi riconosce la pretesa dell'istante di cui alla fattura 28 ottobre 2002, limitatamente a fr. 1'117.30, importo che egli avrebbe pagato solo a *lavori completati*, lavori che concernono il muro esterno (doc. E);

che trattandosi di un riconoscimento di debito la cui validità ed efficacia era condizionata all'ultimazione dei lavori da parte dell'istante, spettava a quest'ultima rendere verosimile l'avverarsi di questa condizione (D. Staehelin, op. cit., n. 37 ad art. 82 LEF; art. 82 cpv. 2 LEF), ciò che l'istante ha fatto mediante gli scritti 14 ottobre 2003, dal quale si evince che *da circa un mese abbiamo provveduto a ultimare i lavori sul muro di cinta* (doc. F), 11 maggio 2004 dal quale risulta che *da circa 8 mesi abbiamo provveduto a ultimare i lavori sul muro di cinta* (doc. G) e, 21 luglio 2004 secondo il quale *da circa 11 mesi abbiamo provveduto a ultimare i lavori sul muro di cinta* (doc. H),ultimazione dei lavori che il convenuto non ha mai contestato;

che, così stando le cose, avendo l'istante reso verosimile il realizzarsi della condizione alla quale era assoggettato l'impegno di pagamento del convenuto, lo scritto 17 gennaio 2003 di quest'ultimo costituisce valido riconoscimento di debito per l'importo di fr. 1'117.30;

che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto che il riconoscimento di debito sia contenuto in un telefax è del tutto irrilevante ai fini della validità del medesimo, lo stesso essendo stato sottoscritto dal convenuto senza che questi ne abbia contestato l'autenticità (D. Staehelin, op. cit., n. 14 e

17 ad art. 82);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la violazione degli art. 86 e 101 CPC ad opera del primo giudice, deve essere parzialmente accolto;

che il giudizio su tasse, spese e ripetibili segue la soccombenza, che per entrambe le sedi può essere suddivisa in ragione di un mezzo a carico di ciascuna delle parti.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

I. Il ricorso per cassazione 2 novembre 2004 di RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 19 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

*1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente all'importo di fr. 1'117.30, l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona.*

*2. La tassa e le spese di giustizia ammontanti a fr. 200.-, da anticipare dall'istante, sono a carico delle parti per metà ciascuna, ripetibili compensate.*

II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico per la metà mentre per l'altra metà sono poste a carico della resistente, ripetibili compensate.

III. Intimazione:

- ; - .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria