Cassation Appeal on Damages Awarded Based on Unaccepted Settlement Proposal Due to Lack of Judicial Motivation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court reviewed a cassation appeal against a lower court's decision that partially granted a claim for damages ($\text{Fr. } 200$ of $\text{Fr. } 698$ sought) against a laundry service for allegedly damaging an item, where the lower court's ruling relied heavily on an unaccepted settlement proposal. The court found the appealed sentence to be void due to a lack of motivation, specifically failing to state the factual and legal reasons that led the judge to partially favor the claimant, violating the requirement that a judgment must sufficiently explain the legal grounds for its decision, even if summary, leading the appellate court to declare the lower court's decision null and remand the case for a new judgment after concluding the investigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 285 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 299 CPC, Art. 4 CC, Art. 1 CC, Art. 142 CPC, Art. 313bis CPC; Cassation Appeal on Damages Awarded Based on Unaccepted Settlement Proposal Due to Lack of Judicial Motivation: } 200$ of $\text{Fr. } 698$ sought) against a laundry service for allegedly damaging an item, where the lower court's ruling relied heavily on an unaccepted settlement proposal. The court found the appealed sentence to be void due to a lack of motivation, specifically failing to state the factual and legal reasons that led the judge to partially favor the claimant, violating the requirement that a judgment must sufficiently explain the legal grounds for its decision, even if summary, leading the appellate court to declare the lower court's decision null and remand the case for a new judgment after concluding the investigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision dictates the nullity of the judgment due to lack of statement of facts and reasons, which is the ground for the annulment.
This procedural rule was cited because the nullity of the decision must be noted ex officio.
This procedural rule was used to decide on the appeal without notifying the opposing party.
These articles relate to the appeal procedure under which the decision was rendered.
Testo completo
Incarto n. 16.2004.118 · Lugano 28 dicembre 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Pellegrini
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 dicembre 2004 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile (inc. n. 120a/04/O) promossa con istanza 13 settembre 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 698.- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 13 settembre 2004 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio la RI 1, titolare di una lavanderia a __________, per ottenere il pagamento di fr. 698.- rivendicati a titolo di risarcimento danni per il danneggiamento di una giacca lavata dalla convenuta, pretesa alla quale quest'ultima si è opposta;
che con sentenza 17 dicembre 2004 il Giudice di pace ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 200.-;
che con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio;
che a prescindere dalle censure ricorsuali, la sentenza dedotta in cassazione è nulla per carenza di motivazione;
che infatti, l'art. 285 cpv. 2 lett. e CPC (applicabile in base al rinvio dell'art.
299 CPC) prevede la nullità delle sentenze che non contengono i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il giudice a determinarsi nel senso indicato;
che per non incorrere in questa sanzione, il giudice deve spiegare, ancorché succintamente, perché si risolve a dar torto, totalmente o parzialmente, a una parte piuttosto che all'altra, essendo sufficiente ma necessario, per quanto riguarda i motivi di diritto, che il giudice indichi sommariamente le ragioni della sua decisione, riferendosi a disposizioni legali, regole professionali o usi commerciali (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 285, m. 2);
che nel caso concreto il giudice di pace, riferendosi alla proposta transattiva da lui formulata alle parti il 10 novembre 2004 con assegnazione alla sola parte istante di un termine per esprimersi, ha ritenuto di poter accogliere parzialmente la pretesa di parte istante, avendo quest'ultima accettato la menzionata proposta, e ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento dell'importo di fr. 200.-;
che la sentenza dedotta in cassazione, che in sostanza si limita a dirimere la lite con una soluzione equitativa - permessa tuttavia solo nell'ambito dell'art. 4 CC come norma d'eccezione alla regola generale dell'art. 1 CC (cfr. Meier-Hayoz, in Berner Kommentar, 1966, n. 16 segg. ad art. 4 CC; CCC31 gennaio 2000 in re D.G. c. B) - senza fornire nessuna spiegazione sulle ragioni che hanno determinato il giudice a dar credito, ancorché solo parzialmente, alla tesi di parte istante, risulta priva di valida motivazione;
che in virtù dell'art. 142 CPC, la nullità della sentenza (in concreto espressamente comminata dalla legge) dev'essere rilevata d'ufficio;
che l'incarto deve pertanto essere rinviato al giudice di pace affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti per la continuazione dell'istruttoria sospesa durante l'udienza del 20 ottobre 2004;
che alla luce di quanto sopra esposto, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 313bis, m. 1);
che a dipendenza della particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di giustizia, né si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1.
La sentenza 17 dicembre 2004 del Giudice di pace del circolo di Lugano è nulla.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-; -.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria