Claim for Auto Body Repair Costs Upheld Despite Late Challenge to Invoice Verification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought payment of CHF 1,200 for auto body repair work, which the lower court granted based on uncontested documentation provided by the claimant, who had been hired by the defendant to perform the repairs on a third party's vehicle after the defendant caused damage. The appellate court rejected the defendant's cassation appeal challenging the judgment on the grounds that the claim was solely based on an unverified invoice, because the appellant's objections regarding proper notification and acceptance of the invoice were new arguments inadmissible at the cassation stage, as the underlying facts (the mandate, invoicing, and receipt of the invoice) remained uncontested from the lower proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Claim for Auto Body Repair Costs Upheld Despite Late Challenge to Invoice Verification: The appellate court rejected the defendant's cassation appeal challenging the judgment on the grounds that the claim was solely based on an unverified invoice, because the appellant's objections regarding proper notification and acceptance of the invoice were new arguments inadmissible at the cassation stage, as the underlying facts (the mandate, invoicing, and receipt of the invoice) remained uncontested from the lower proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to justify the rejection of the appeal due to new facts/evidence being introduced, although it justifies the overall outcome (rejection) it is not explicitly in the final dispositive orders 1, 2, or 3, so it is excluded based on strict rule interpretation. **Correction**: Since the decision ultimately rejects the appeal (Order 1), the procedural basis for the overall decision (rejection) should be sought in the dispositive. The article that establishes the ground for rejection *is* cited in the reasoning, but the dispositive only cites CPC articles related to the mechanism of the cassation appeal and costs.
Cited in the reasoning regarding the power to decide on rejection without notification when the appeal is inadmissible or manifestly unfounded. This procedural reasoning supports the nature of the decision, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited in the reasoning regarding the applicability of art. 313 bis CPC to the cassation appeal procedure. This procedural reasoning supports the nature of the decision, but it is not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.
Cited in the reasoning and the pre-dispositive section as the basis for imposing costs, which is confirmed in Order 2.
Cited in the pre-dispositive section as the procedural basis for the cassation appeal, although not explicitly in orders 1, 2, or 3.
Cited in Order 2 for imposing costs upon the appellant based on the principle that costs follow the event (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 16.2004.113 · Lugano 16 novembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 2004 presentato da
RI 1 contro
la sentenza 25 ottobre 2004 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio, nella causa civile inappellabile (inc. n. O.22/2004) promossa con istanza 25 agosto 2004 da
CO 1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'200.– oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 agosto 2004 la ditta individuale __________CO 1, titolare dell'omonimo garage a __________, ha convenuto in giudizio __________RI
1 per ottenere il pagamento di fr. 1'200.– a saldo della fattura emessa il 15 settembre 2003 per lavori di carrozzeria eseguiti per conto di quest'ultimo su un autovettura di una terza person__________che egli aveva danneggiato assumendosene la responsabilità;
che con sentenza 25 ottobre 2004 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza condannando il convenuto al pagamento di fr. 1'200.– oltre interessi del 5% dal 25 febbraio 2004 e fr. 70.– a titolo di spese esecutive, importo per il quale ha pure rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;
che con il presente tempestivo gravame __________RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che il ricorso, con il quale il ricorrente rimprovera in sostanza al Giudice di pace di aver accolto le pretese di parte istante unicamente sulla base della fattura da questa allestita senza verificare che questa gli sia stata effettivamente notificata e quindi accettata, è manifestamente infondato;
che infatti, a prescindere dal fatto che il convenuto, assente alla discussione dell'istanza, non ha contestato la documentazione e le allegazioni dell’istante, le sue odierne contestazioni non possono essere considerate, siccome proposte per la prima volta in questa sede ricorsuale, ciò che è inammissibile ai sensi dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC secondo cui è vietata alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che, quindi, l’incarico impartito dal convenuto al garagista di eseguire i lavori, l’invio della fattura al convenuto e la ricezione della stessa da parte del medesimo sono rimasti inconstestati;
che pertanto la sentenza impugnata, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e altrettanto corretta applicazione del diritto sostanziale, non ha motivo per essere cassata, così che il ricorso dev'essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 novembre 2004 di __________ RI 1 è respinto.
2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
– .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria