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16.2004.111 • TRAC TI 16.2004.111 Generato dall'IA

Claimant v. Respondents (Appeal on Procedural Ruling Admissibility)

Numero d'incarto 16.2004.111
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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One party initiated a civil action seeking payment for services rendered, while the opposing parties argued the claim was inadmissible because the claimant failed to first approach the competent conciliation office for disputes arising from a lease agreement between them. The lower court judge rejected this preliminary exception, deeming the claim unrelated to the lease, but the appeal court found that this decision, which only determined admissibility without addressing the merits of the debt claim, was merely an incidental procedural ruling and not a final judgment appealable by way of cassation under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Claimant v. Respondents (Appeal on Procedural Ruling Admissibility): The lower court judge rejected this preliminary exception, deeming the claim unrelated to the lease, but the appeal court found that this decision, which only determined admissibility without addressing the merits of the debt claim, was merely an incidental procedural ruling and not a final judgment appealable by way of cassation under the relevant procedural code, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentenza civile decisione pregiudiziale azione creditoria credito contestato decisione incidentale impugnabile interesse ad agire

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed against a non-final, procedural decision, as stipulated by this article.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was applied to rule on the allocation of costs, stating that they follow the losing party.

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Testo completo

Incarto n. 16.2004.111 · Lugano 9 novembre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 2004 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

il decreto 25 ottobre 2004 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile (inc. n.IU.2004.308) promossa con istanza 9 settembre 2004 da

CO 1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al pagamento di fr. 3'780.- oltre accessori a titolo di mercede, come pure il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di irricevibilità dell'istanza sollevata dai convenuti;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 9 settembre 2004 __________CO 1CO 1 ha convenuto in giudizio __________e __________RI 1 per ottenere il pagamento di fr. 3'780.-, corrispondenti alle prestazioni che egli sostiene aver eseguito per conto dei convenuti e oggetto della fattura 1° luglio 2004 (doc. B);

che all'udienza di discussione i convenuti, per i quali le pretese dell'istante, contestate nel merito, sono attinenti a un contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 29 novembre 2003, hanno innanzitutto eccepito la nullità dell'istanza non avendo l'istante preliminarmente adito il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione;

che con decisione 25 ottobre 2004 il segretario assessore, esclusa una connessione tra le pretese dell'istante e il rapporto di locazione che vincolava le parti, ha respinto l'eccezione sollevata dai convenuti e ha dichiarato l'istanza ricevibile;

che con atto ricorsuale 3 novembre 2004 RI 1 sono insorti contro la predetta decisione postulandone l'annullamento;

che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);

che in concreto la decisione impugnata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la ricevibilità dell'istanza senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile con ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione incidentale di carattere procedurale;

che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso 10 giugno 2003 di RI 1 è irricevibile.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.Intimazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria