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16.2003.85 • TRAC TI 16.2003.85 Generato dall'IA

Employee Salary Claim Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2003.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sued their former employer for outstanding salary claims of over five thousand francs, where the lower court only awarded a small portion corresponding to a mandated salary adjustment, finding other claims unproven; however, the reviewing court dismissed the employee's subsequent appeal for annulment because the appeal was filed outside the ten-day statutory deadline, as determined by the notification date of the lower court's decision, which was served via registered mail.

Regesto Legislator

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Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Employee Salary Claim Appeal Dismissed for Untimely Filing: richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 2003 di RI1 è irricevibile in quantotardivo.

Parole chiave

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termine legale insinuazione del credito notificazione della decisione rinuncia a pretese di salario retribuzione non pagata indennità di buonuscita Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited in the preamble to the orders, this provision governs the decision regarding court costs in the case.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the orders as the framework for the cassation appeal, although the actual ground for rejection relies on tardiness related to the deadline specified in Art. 398 CPC mentioned in the reasoning.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.85 · Lugano 18 maggio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 settembre 2003 presentato da

RI1 rappr. dal RA1 Bellinzona Contro

la sentenza 2 settembre 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. DI.2003.00152) promossa con istanza 5 giugno 2003 nei confronti di

CO1 patr. dall' RA2

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'487.50 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 giugno 2003 __________RI1a ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro CO1, per la quale ha lavorato come cameriera, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'487.50 rivendicati a saldo delle sue pretese salariali, domanda alla quale la convenuta si è opposta;

che con sentenza 2 settembre 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona, accertata la conclusione consensuale del contratto di lavoro per il 25 marzo 2003, ha riconosciuto alla istante il diritto al pagamento di fr. 141.65, corrispondenti all'adeguamento salariale alla stessa dovuto dal 1° gennaio 2003, mentre ha respinto siccome non provate le sue ulteriori pretese;

che con atto ricorsuale 29 settembre 2003, erroneamente indirizzato al Tribunale cantonale delle assicurazioni, __________RI1 è insorta contro il predetto giudizio;

che con osservazioni 14 ottobre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del gravame, eccependone innanzi tutto la tardività;

che le “contro osservazioni” 21 ottobre 2003 della ricorrente non possono essere considerate, siccome estranee alla procedura di cassazione, che non contempla un doppio scambio di allegati;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza emanata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro, quale era quella che opponeva le parti, è di 10 giorni dalla notifica della sentenza;

che per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato all'ufficio postale, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane lì depositato (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che dalla dichiarazione dell'Ufficio postale di Bellinzona si evince che la sentenza pretorile è stata intimata alla ricorrente il 5 settembre 2003 (cfr. timbro di intimazione), per cui al momento dell'inoltro del ricorso per cassazione, datato 29 settembre 2003 e impostato lo stesso giorno, il termine ricorsuale di 10 giorni era già scaduto;

che di conseguenza il ricorso si avvera tardivo, ciò che ne comporta l'irricevibilità;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre la convenuta ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 settembre 2003 di RI1 è irricevibile in quantotardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tassa e spese. La ricorrente verserà a CO1 l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

- .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria