Appealability of Interlocutory Decree Ordering Retention of Counsel
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party challenged a lower court's interlocutory decree which ordered them to retain legal counsel within 20 days for failing to articulate their defense with sufficient clarity in a lawsuit concerning the unpaid balance for funeral services; the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was a procedural, incidental decision, not a final judgment or dismissal decree that is appealable via the specified grounds for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 cpv. 2 CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Appealability of Interlocutory Decree Ordering Retention of Counsel: A party challenged a lower court's interlocutory decree which ordered them to retain legal counsel within 20 days for failing to articulate their defense with sufficient clarity in a lawsuit concerning the unpaid balance for funeral services; the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the challenged decree was a procedural, incidental decision, not a final judgment or dismissal decree that is appealable via the specified grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not meet the procedural prerequisite of being a final decision reviewable by cassation appeal.
Cited as the procedural basis allowing the Chamber to decide on the rejection of the appeal without notifying the opposing party due to its inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.69 · Lugano 5 agosto 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 2003 presentato da
__________ contro
il decreto 23 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2003 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori, pretesa in seguito aumentata a fr. 5'350.95,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri __________ fu __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 3'970.45 -in seguito aumentati a fr. 5'350.95- rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali relative alle esequie della defunta __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto;
che con decreto 23 giugno 2003 il pretore, non ritenendo il convenuto in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, lo ha diffidato a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 20 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 9 luglio 2003 __________ insorge contro il predetto decreto contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 cpv. 2 CPC;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella specie il decreto contestato costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 39, m. 17 e ad art. 96, m. 7);
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Motivi per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 9 luglio 2003 __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria