Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2003.66 • TRAC TI 16.2003.66 Generato dall'IA

Debtor's Alimony Opposition Appeal Dismissed as Untimely

Numero d'incarto 16.2003.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In an execution proceeding where a lower court granted the creditor's request to definitively reject the debtor's opposition to an enforcement order concerning alimony arrears and related expenses, the appellate court dismissed the debtor's subsequent appeal for cassation as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that the statutory time limit for appealing a decision in an opposition rejection action is ten days, not twenty as argued by the appellant, and since the appellant admitted to receiving the decision on June 13th and filed the appeal on June 27th, the ten-day deadline, commencing the day after notification, had already expired.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC; Debtor's Alimony Opposition Appeal Dismissed as Untimely: The court reasoned that the statutory time limit for appealing a decision in an opposition rejection action is ten days, not twenty as argued by the appellant, and since the appellant admitted to receiving the decision on June 13th and filed the appeal on June 27th, the ten-day deadline, commencing the day after notification, had already expired.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine legale opposizione tardiva notificazione della decisione autorizzazione all’esecuzione opposizione al divorzio comminatoria di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 22 cpv. 1 LALEF

This provision established the 10-day deadline that the appeal failed to meet, leading to the finding of inadmissibility.

art. 148 CPC

Cited in the reasoning as the basis for imposing costs on the losing party, which is reflected in the dispositive order.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2003.66 · Lugano 14 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 2003 presentato da

__________ contro

la sentenza 12 giugno 2003 del Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 2003 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 12 febbraio 2003 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'634.35 oltre accessori, rivendicati a titolo di mancata indicizzazione del contributo alimentare dallo stesso dovuto alla figlia __________ per il periodo dal 2000 al 31 ottobre 2002, agli alimenti arretrati per il mese di settembre 2002, e alla sua partecipazione alle spese di cura dentaria della figlia, pretesa alla quale il convenuto si è opposto sostenendo di aver regolarmente fatto fronte agli impegni assunti;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 26 giugno 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni e non di 20 come afferma il ricorrente;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto il ricorrente medesimo ammette di aver ricevuto la decisione querelata il 13 giugno 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (27 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 2003 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Capriasca.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria