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16.2003.65 • TRAC TI 16.2003.65 Generato dall'IA

Electrical Installation Payment Dispute and Procedural Violation

Numero d'incarto 16.2003.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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In a dispute over payment for electrical installation work, where the defendant contested the billed time, the lower court ruled in favor of the claimant after the defendant failed to propose an expert as agreed upon and did not respond to a settlement proposal; however, the appellate court upheld the appeal, finding that the lower court committed a manifest violation of formal law and the right to be heard by failing to properly rule on the defendant's request for an expert witness, not appointing an expert itself, and issuing a final judgment without completing the necessary evidentiary steps or holding a final hearing, thus requiring the case to be remanded for proper procedure.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 CPC, Art. 182 CPC, Art. 296 cpv. 3 CPC, Art. 247 cpv. 3 CPC, Art. 248 cpv. 1 CPC; Electrical Installation Payment Dispute and Procedural Violation: che a dipendenza della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente ritenuto che l'esito del gravame è del tutto indipendente dalle argomentazioni dalla stessa addotte.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali fine del processo procedimento concluso udienza probatoria danneggiamento d'impianti elettrici indebito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
che con scritto 31 luglio 2003, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, l’istante ha postulato la reiezione del ricorso;
Art. 327 CPC
che secondo l'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze frutto di una manifesta violazione di norme di diritto formale (lett.
Art. 182 CPC
che di fronte alla proposta di allestimento di una perizia giudiziaria avanzata dalla convenuta all'udienza del 19 febbraio 2003, il Giudice di pace avrebbe innanzi tutto dovuto decidere con ordinanza se ammettere o no tale prova (art. 182 CPC, per il rinvio di cui all'art.
Art. 296 cpv. 3 CPC
182 CPC, per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC);
Art. 247 cpv. 3 CPC
che in caso affermativo, egli avrebbe dovuto assegnare alla convenuta un termine entro il quale proporre i quesiti peritali (art. 247 cpv. 3 CPC), intimandoli poi all'istante per eventuali controquesiti;
Art. 248 cpv. 1 CPC
che contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, la designazione del perito compete al giudice e non alle parti (art. 248 cpv. 1 CPC), al quale compete pure di assegnare al perito un termine entro il quale presentare il suo referto (art.
Art. 250 CPC
1 CPC), al quale compete pure di assegnare al perito un termine entro il quale presentare il suo referto (art. 250 CPC);
Art. 327 lett. g CPC
che in concreto, non solo il Giudice di pace non ha ossequiato queste norme di procedura (art. 327 lett. g CPC), ma neppure ha dato alle parti la facoltà di esprimersi su un'eventuale rinuncia alla prova, così da poter ritenere chiusa l'istruttoria (art.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for reviewing the appeal, which resulted in the annulment of the lower court's decision.

art. 297 CPC

Cited implicitly in the operative part when ordering the case to be sent back to the lower court to proceed according to the considerations (which detail the procedural errors sanctioned under this article).

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited in the preamble to the operative orders regarding costs, although order 2 dispenses with them.

art. 142 lett. b CPC

Cited implicitly in the operative part when ordering the annulment based on procedural violations, including violation of the right to be heard (as detailed in the considerations).

art. 332 cpv. 2 CPC

Cited implicitly in the operative part when ordering the annulment and return of the acts due to the violation of the right to be heard.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.65 · Lugano 11 giugno 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 giugno 2003 presentato da

_RICO1 contro

la sentenza 15 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Agno, nella causa civile inappellabile (inc. n. 1/2003) promossa con istanza 2 dicembre 2002 da

_CON1

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 675.35 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto di appalto, e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 dicembre 2002 la ditta _CON1 ha convenuto in giudizio la società _RICO1 per ottenere il pagamento di fr. 675.35 oltre accessori rivendicati a saldo della fattura emessa il 31 luglio 2002 per i *lavori di posa linee elettriche* eseguiti per conto di quest'ultima;

che all'udienza del 19 febbraio 2003 indetta per la discussione la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando il tempo fatturato dall'istante per l'installazione di un cavo con presa;

che in quella stessa sede le parti hanno concordato di incaricare un perito, il cui nominativo sarebbe stato proposto dalla convenuta previa accettazione del medesimo da parte dell'istante;

che con scritto 24 febbraio 2003 il Giudice di pace ha formulato una proposta transattiva alla convenuta con la quale l'istante si dichiarava tacitata con il pagamento di fr. 500.- e le ha assegnato un termine fino al 12 marzo 2003 per determinarsi al riguardo;

che con sentenza 15 maggio 2003 il Giudice di pace, preso atto della mancata presa di posizione della convenuta sulla proposta transattiva e della mancata scelta di un perito, ha accolto l'istanza non ritenendo provate le contestazioni della convenuta;

che con il presente tempestivo gravame _RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che con scritto 31 luglio 2003, dal quale deve essere estromessa la documentazione prodotta per la prima volta in questa sede poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, l’istante ha postulato la reiezione del ricorso;

che secondo l'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze frutto di una manifesta violazione di norme di diritto formale (lett. g), così come quelle frutto di una violazione del diritto di essere sentito delle parti (lett. e);

che nel caso di specie la sentenza impugnata concretizza entrambi questi titoli di cassazione;

che di fronte alla proposta di allestimento di una perizia giudiziaria avanzata dalla convenuta all'udienza del 19 febbraio 2003, il Giudice di pace avrebbe innanzi tutto dovuto decidere con ordinanza se ammettere o no tale prova (art. 182 CPC, per il rinvio di cui all'art. 296 cpv. 3 CPC);

che in caso affermativo, egli avrebbe dovuto assegnare alla convenuta un termine entro il quale proporre i quesiti peritali (art. 247 cpv. 3 CPC), intimandoli poi all'istante per eventuali controquesiti;

che contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, la designazione del perito compete al giudice e non alle parti (art. 248 cpv. 1 CPC), al quale compete pure di assegnare al perito un termine entro il quale presentare il suo referto (art. 250 CPC);

che in concreto, non solo il Giudice di pace non ha ossequiato queste norme di procedura (art. 327 lett. g CPC), ma neppure ha dato alle parti la facoltà di esprimersi su un'eventuale rinuncia alla prova, così da poter ritenere chiusa l'istruttoria (art. 327 lett. e CPC);

che il fatto di aver emanato la sentenza senza aver compiuto quegli atti istruttori necessari all'evasione della domanda di assunzione della perizia giudiziaria e senza aver neppure convocato le parti per il dibattimento finale, deve essere sanzionato con la nullità della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinché si esprima sulla prova offerta dalla convenuta (accogliendola o respingendola), e convochi le parti al dibattimento finale (art. 297 CPC);

che la violazione del diritto di essere sentito della parte deve essere rilevata d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC) e comporta la nullità della sentenza (art. 142 lett. b CPC), con il rinvio degli atti per nuovo giudizio (art. 332 cpv. 2 CPC);

che a dipendenza della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente ritenuto che l'esito del gravame è del tutto indipendente dalle argomentazioni dalla stessa addotte.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa

giudiziaria

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 4 giugno 2003 di _RICO1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 15 maggio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace del circolo di Agno affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria