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16.2003.64 • TRAC TI 16.2003.64 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Opposition to Enforcement Order

Numero d'incarto 16.2003.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a lower court decision that upheld the definitive rejection of an opposition to an enforcement order for a fine imposed due to the non-allowance of a mandatory annual inspection under a collective labor agreement. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the statutory ten-day appeal period for such rulings commences the day after the decision's notification, and the appellant collected the decision on May 30, 2003, the filing on June 13, 2003, fell outside the deadline, leading to the dismissal of the appeal as untimely and imposition of costs on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 22 cpv. 1 LALEF, Art. 131 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Opposition to Enforcement Order: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was filed late; since the statutory ten-day appeal period for such rulings commences the day after the decision's notification, and the appellant collected the decision on May 30, 2003, the filing on June 13, 2003, fell outside the deadline, leading to the dismissal of the appeal as untimely and imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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spese di esecuzione deposito tardivo notificazione della decisione esecuzione della sentenza opposizione tardiva eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 22 cpv. 1 LALEF

This article sets the 10-day deadline for appeal in cassation against a judgment rejecting an opposition, the violation of which leads to the declaration of inadmissibility (tardiness) in order 1.

art. 313 bis CPC

Cited as the basis for deciding the case with a brief motivation due to the inadmissibility of the appeal.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited in conjunction with Art. 313 bis CPC regarding the simplified procedure for appeal in cassation.

art. 327 segg. CPC

Cited generally regarding the rules for cassation proceedings, under which the decision is made.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.64 · Lugano 14 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 2003 presentato da

__________ contro

la sentenza 28 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 maggio 2003 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall'escussa al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in

diritto: che con istanza 6 maggio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'000.– corrispondenti una multa inflitta a quest'ultima con decisione 19 agosto 2002, per non aver permesso l’esecuzione dell’annuale controllo previsto dal Contratto collettivo di lavoro per il mestiere di falegname;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale 13 giugno 2003 __________ insorge contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto, da verifiche effettuate da questa Camera presso l'azienda postale, risulta che la ricorrente ha ritirato la decisione querelata il 30 maggio 2003, ragione per la quale al momento dell’invio del ricorso (13 giugno 2003 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che la soccombenza in ordine della ricorrente ne comporta il carico delle spese.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 13 giugno 2003 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

2. La tassa di giustizia in fr. 50.-- è posta a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria