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16.2003.63 • TRAC TI 16.2003.63 Generato dall'IA

Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds for Cassation

Numero d'incarto 16.2003.63
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that granted an individual payment for maintenance and repair services on a vehicle, affirming the original claim of approximately 1,893 monetary units after accounting for prior payments. The appellate court found the appeal to be null and void because it failed to specify the grounds for cassation as required by procedural rules, instead reiterating arguments regarding alleged vehicle defects and payment disputes that were never raised before the first judge and thus constituted new factual assertions barred at this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds for Cassation: The appellate court found the appeal to be null and void because it failed to specify the grounds for cassation as required by procedural rules, instead reiterating arguments regarding alleged vehicle defects and payment disputes that were never raised before the first judge and thus constituted new factual assertions barred at this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione credito contestato motivazione di fatto condanna al pagamento pecuniario vizio di procedura contributi di mantenimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the general legal basis for the cassation procedure leading to the declaration that the appeal is null (nullo).

art. 148 CPC

Cited as the basis for allocating the costs of the proceedings to the appellant following the nullity of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.63 · Lugano 14 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 5 giugno 2003 presentato da

__________ contro

la sentenza 21 maggio 2003 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 maggio 2003 da

__________ rappr. __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'893.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 5 maggio 2003 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'893.- rivendicati a saldo della fattura emessa il 22 maggio 2000 per interventi di manutenzione e riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. B), e sulla quale la convenuta ha versato acconti per fr. 419.10;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta e non contestata dalla convenuta che non ha partecipato all'udienza di discussione, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivogravame __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 5 giugno 2003 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre le proprie argomentazioni a sostegno del mancato pagamento della pretesa avversaria, che sostiene non essere dovuta sia a dipendenza della presenza di difetti nel veicolo vendutole dall'istante, sia del fatto che gli acconti versati sarebbero superiori a quelli conteggiati da controparte;

che queste argomentazioni, mai proposte dinanzi al primo giudice, non possono essere considerate poiché l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che è del tutto irrilevante ai fini della verifica del benfondato della pretesa di parte istante (ed è anche questo un argomento nuovo) il fatto che la ricorrente non abbia sottoscritto un riconoscimento di debito, poiché la procedura che oppone le parti non è una procedura di rigetto dell'opposizione bensì un'azione ordinaria;

che a titolo abbondanziale può essere osservato che la forma utilizzata dal primo giudice per l'invio della citazione all'udienza, è conforme all'art. 124 cpv. 1 CPC secondo il quale la notificazione degli atti avviene, per regola, mediante invio raccomandato;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.

148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 5 giugno 2003 __________ è nullo.

2. Tasse e spese delpresente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria