Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Preliminary Decision on Proper Defendant Status
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's preliminary decision which dismissed their objection to being the proper defendant in a claim for payment of construction services amounting to a specified sum. The appellate court found that the contested decision, which only determined the question of passive legitimacy without ruling on the merits of the claim, was a preliminary measure and not a final judgment as required for appeal under the relevant procedural code; therefore, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of the requisite procedural prerequisite, namely a final, appealable decision, and imposed costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Inadmissibility Due to Non-Final Preliminary Decision on Proper Defendant Status: The appellate court found that the contested decision, which only determined the question of passive legitimacy without ruling on the merits of the claim, was a preliminary measure and not a final judgment as required for appeal under the relevant procedural code; therefore, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of the requisite procedural prerequisite, namely a final, appealable decision, and imposed costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision governs the grounds for appeal by cassation, which the court cited to declare the appeal inadmissible because the decision was preliminary, not final.
This provision regarding costs was cited in the operative part regarding the allocation of court fees and reimbursement of counterparty costs.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.60 · Lugano 17 marzo 2004/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 2003 presentato nella forma dell'appello da
RI1 contro
la decisione 27 maggio 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile (inc. IU.2003.138) promossa con istanza 15 aprile 2003 da
CO1
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'265.95 oltre accessori a titolo di mercede derivante da contratto d'appalto, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE no. 955494 dell'UE di Lugano, domande sulle quali il segretario assessore non si è ancora espresso avendo limitato il proprio giudizio all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da quest'ultima;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15 aprile 2003 l'impresa di costruzioni CO1 ha convenuto in giudizio la società RI1 onde ottenere il pagamento di fr. 3'265.95, corrispondenti alle prestazioni che la stessa sostiene aver eseguito per conto della convenuta, e meglio per le operazioni di modinatura di due case a __________, fatturate il
28 giugno 2002 (doc. A);
che all'udienza di discussione la convenuta ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, contestando di aver conferito un qualsiasi incarico all'istante;
che in quella stessa sede il segretario assessore ha deciso di evadere preliminarmente la citata eccezione (cfr. verbale 13 maggio 2003);
che con decisione 27 maggio 2003 il segretario assessore, basandosi sulle prove documentali agli atti, ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta, ritenendola infondata;
che con atto ricorsuale 10 giugno 2003 RI1 è insorta contro la predetta decisione;
che con osservazioni 10 luglio 2003 la controparte ha postulato la conferma del giudizio impugnato;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella specie la decisione contestata, con la quale il segretario assessore si è limitato ad accertare la legittimazione passiva della convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma piuttosto una decisione preliminare che potrà essere impugnata con la decisione finale che statuisca sulle pretese della parte istante;
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso 10 giugno 2003 di RI1 è irricevibile.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 30.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione:
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria