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16.2003.57 • TRAC TI 16.2003.57 Generato dall'IA

Appeal Struck Due to Withdrawal Following Debtor Bankruptcy

Numero d'incarto 16.2003.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision which rejected their request for the provisional rejection of an opposition to a debt enforcement procedure concerning accounting services, citing a discrepancy between the enforcement title (invoices) and the claim's foundation (a debt acknowledgment). The appellate court decided to strike the appeal from the roll because the appellant subsequently requested withdrawal following the debtor's declaration of bankruptcy and deregistration from the commercial register, leading the court to exceptionally waive the collection of fees and costs in this particular circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 352 cpv. 1 CPC; Appeal Struck Due to Withdrawal Following Debtor Bankruptcy: The appellate court decided to strike the appeal from the roll because the appellant subsequently requested withdrawal following the debtor's declaration of bankruptcy and deregistration from the commercial register, leading the court to exceptionally waive the collection of fees and costs in this particular circumstance.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento ritiro della domanda di esecuzione debito commerciale registro delle esecuzioni revoca dell'opposizione decisione d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 352 cpv. 1 CPC

Used to justify the removal of the appeal from the roll due to withdrawal (desistenza).

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.57 · Lugano 8 novembre 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 presentato da

RI 1 patr. dall' RA 1 contro

la sentenza 20 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura di rigetto dell'opposizione (inc. n. EF.2002.01799) promossa con istanza 4 ottobre 2002 nei confronti di

CO 1 patr. dall'avv. __________ i, Lugano

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda respinta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 4 ottobre 2002 RI 1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da CO 1 al PE n. __________ dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 4'682.90 oltre accessori rivendicati a saldo delle fatture emesse il 16 maggio 2001 e 16 maggio 2002 per prestazioni di natura contabile effettuate per conto della convenuta, e meglio come al riconoscimento di debito sottoscritto il 16 maggio 2002 dall'amministratore unico di quest'ultima;

che con sentenza 20 maggio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza non essendovi identità tra il titolo di credito indicato nel PE (fatture 16 maggio 2002) e quello figurante nell'istanza e negli atti (riconoscimento di debito 16 maggio 2002);

che con il presente tempestivo gravameCO 1RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. g CPC;

che con scritto 22 luglio 2003 la controparte ha comunicato la propria rinuncia a formulare osservazioni al ricorso informando nel contempo questa Camera di aver chiesto l'autofallimento;

che a dipendenza di questa comunicazione la ricorrente ha chiesto la sospensione della procedura ricorsuale;

che a seguito dell'avvenuta pronuncia del fallimento della convenuta e della conseguente sua radiazione dal Registro di commercio la ricorrente, con scritto 4 novembre 2004, ha comunicato a questa Camera di ritirare il proprio ricorso;

che in tali circostanze la procedura ricorsuale deve essere stralciata dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio, con conseguente restituzione alla ricorrente dell'anticipo di fr. 230.- a suo tempo versato, mentre alla controparte, non più esistente, non vengono assegnate ripetibili, non avendo peraltro presentato osservazioni al ricorso.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 2 giugno 2003 di RI 1 è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

-

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria