Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds for Cassation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that had rejected their claim for Fr. 603 in ancillary rental charges, partly because a prior conciliation decision on the same matter was unchallenged, and partly because the court found the claim offset by the tenant's credit of Fr. 1,075 for painting expenses based on a void contractual clause. The appellate court determined that the appeal was null and void because the appellant failed to specify the grounds for cassation, such as factual errors or misapplication of law, merely reiterating the original payment demand and opposing the set-off, thereby failing to meet the statutory requirements for a valid appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 329 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissed for Failure to Specify Grounds for Cassation: 603 in ancillary rental charges, partly because a prior conciliation decision on the same matter was unchallenged, and partly because the court found the claim offset by the tenant's credit of Fr. 1,075 for painting expenses based on a void contractual clause. The appellate court determined that the appeal was null and void because the appellant failed to specify the grounds for cassation, such as factual errors or misapplication of law, merely reiterating the original payment demand and opposing the set-off, thereby failing to meet the statutory requirements for a valid appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAAlthough cited in the reasoning to explain the requirements for a valid appeal, the operative part does not explicitly cite it as the ground for the final order (which instead states the appeal is null/void).
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the Chamber to reject the appeal without notification if it is inadmissible or manifestly ill-founded, which aligns with the decision to declare the appeal null (Art. 1, which implies inadmissibility/nullity).
Cited in the reasoning as the provision making Art. 313 bis CPC applicable to the cassation appeal procedure, which supports the manner of the decision.
Cited in the decision preamble and applied in Order 2 to determine that costs follow the event (loser pays).
Mentioned in the preamble as the general articles governing the cassation appeal procedure, upon which the decision is based.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.56 · Lugano 13 giugno 2003/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 maggio 2003 presentato da
__________ Contro
la sentenza 7 maggio 2003 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 25 marzo 2003 nei confronti di
__________ Rappr. __________
con la quale l'istante ha chiesto alla convenuta il pagamento di fr. 603.- nonché il rigetto
definitivo dell'opposizione da lei interposta al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona,
domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto in diritto:
che con istanza 25 marzo 2003 __________, basandosi sul contratto di locazione sottoscritto il 12 marzo 1999 con __________, ha convenuto in giudizio la conduttrice al fine di ottenere il pagamento di fr. 603.– a titolo di spese accessorie per il periodo 1999/2000, domanda alla quale quest'ultima si è opposta;
che con il querelato giudizio il segretario assessore ha respinto l'istanza, dopo aver constatato che la decisione negativa dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ sulla stessa questione è rimasta senza impugnazione;
che nel merito il primo giudice ha comunque ritenuto il credito dell'istante estinto per compensazione con il credito di fr. 1'075.– fatto valere dalla convenuta e relativo alle spese di tinteggio dalla stessa sopportate alla fine della locazione sulla base di una clausola contrattuale nulla;
che con scritto 13 maggio 2003 l'istante insorge contro il predetto giudizio;
che giusta l’art.
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda, precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 maggio 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente ad accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria richiesta di pagamento delle spese accessorie, opponendosi a qualsiasi compensazione con le spese di tinteggio che la convenuta ha ritenuto lei stessa di dover eseguire;
che a prescindere da qualsiasi considerazione circa il benfondato della sua tesi (peraltro irricevibile siccome proposta per la prima volta in questa sede, ossia in contrasto con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le allegazioni del ricorrente non permettono di sostanziare la presenza di uno dei motivi di cassazione previsti dalla legge, dovendosene concludere alla nullità dell'impugnazione;
che oltre a non aver manifestato nessuna critica nei confronti del giudizio del segretario assessore (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 329, m. 5), il ricorrente non ha neppure formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487);
che comunque, mentre la decisione impugnata si fonda sia su un motivo di sostanza (la compensazione del credito), sia su un motivo formale (il passaggio in giudicato della decisione riguardante il credito principale), il ricorrente non eccepisce nulla su questo secondo aspetto;
che giusta l’art.
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso 13 maggio 2003 di __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria