Entity v. Communal Cultural Commission (Lack of Legal Personality)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn entity sought payment for services rendered related to an outdoor film projection, which a lower court partially granted, but the appellate court declared the entire procedure, including the lower court's decision, null and void because the defendant, identified as a communal cultural commission, lacks legal personality and thus the capacity to be a party in litigation under civil procedure law, as such commissions are merely consultative bodies appointed by the municipality without inherent legal standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cpv. 1 CPC, Art. 59 cpv. 1 CC, Art. 91 LOC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 CPC, Art. 329 CPC; Entity v. Communal Cultural Commission (Lack of Legal Personality): che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this provision to declare the nullity of the entire procedure due to the defendant entity lacking procedural capacity.
The court used this procedural rule to decide on the appeal without notifying the counterparty due to the outcome reached.
Cited in connection with the application of Art. 313bis CPC to the cassation appeal procedure.
Cited in the preamble to costs rules, corresponding to the disposition regarding the exemption from costs and fees.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.46 · Lugano 20 giugno 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 1°maggio 2003 presentato da
__________ rappr. da __________ contro
la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 gennaio 2003 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'293.- oltre accessori, nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 10 gennaio 2003 l'__________ ha convenuto in giudizio la __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'293.- a saldo di diverse fatture emesse per prestazioni eseguite per conto della convenuta nell'ambito della proiezione di un film all'aperto il giorno 31 luglio 2002;
che la convenuta, rappresentata dai sindaci dei Comuni interessati, si è opposta all'istanza, ritenendola infondata;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, riconoscendo all'istante un credito di fr. 700.-;
che con scritto 1° maggio 2003, completato il successivo 8 maggio, l'associazione istante insorge contro il predetto giudizio;
che il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 97, n. 368);
che la capacità di essere parte di un processo, ossia di procedere in lite con atti propri, dipende dal presupposto dell'esercizio dei diritti civili della parte stessa (art. 38 cpv. 1 CPC);
che per quanto attiene alle persone del diritto pubblico, la capacità di essere parte è regolata dalle disposizioni di diritto pubblico federale o cantonale (art. 59 cpv. 1 CC) che riconoscono esplicitamente la personalità giuridica a determinate corporazioni o istituti (Staehelin/ Sutter, Zivilprozessrecht, 1992, § 9 n. 4);
che alle Commissioni culturali comunali non è riconosciuta personalità giuridica, in quanto sono nominate -con funzione puramente consultivadal Municipio di un Comune (art. 91 LOC; Ratti, Il Comune, vol. II, pag. 995);
che lo stesso -esclusa in concreto l'ipotesi di un consorziamento fra i Comuni interessatideve valere per la __________ per la quale avrebbero semmai dovuto essere convenuti in causa tutti i Comuni di cui la convenuta è un'emanazione, ciò che evidentemente non è avvenuto nella vertenza in esame;
che, stando così le cose, dev'essere accertata d’ufficio la carenza del presupposto in questione e decisa la conseguente nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinata a un’entità che difetta della capacità processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC; Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 142 CPC, m. 3 e 4);
che questa conclusione rende inutile l'esame della ricevibilità formale dell'impugnazione (art. 329 CPC), questione non scontata almeno ad un primo esame;
che in considerazione dell'esito menzionato, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. È accertata la nullità dell'istanza 10 gennaio 2003 dell'__________, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 28 aprile 2003 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nell'inc. O-4/2003.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria