Cosmetic Invoice Payment Appeal Over Improper Service of Process
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a decision that granted a claim for payment based on unpaid cosmetic product invoices, as the defendant failed to appear at the scheduled hearing. The lower court upheld the decision because the official summons, sent via registered mail for the hearing, was returned as undelivered after the recipient failed to collect it. The appellate court, however, accepted the appeal, reasoning that a mere return of registered mail without proof the recipient actually received the notice of collection invalidates the notification, thereby violating the appellant's constitutional right to be heard; consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded for a new hearing with proper party convocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Cosmetic Invoice Payment Appeal Over Improper Service of Process: The lower court upheld the decision because the official summons, sent via registered mail for the hearing, was returned as undelivered after the recipient failed to collect it. The appellate court, however, accepted the appeal, reasoning that a mere return of registered mail without proof the recipient actually received the notice of collection invalidates the notification, thereby violating the appellant's constitutional right to be heard; consequently, the judgment was annulled, and the case was remanded for a new hearing with proper party convocation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited as the main ground for accepting the appeal and annulling the lower court's decision due to a violation of the right to be heard.
This procedural rule was applied to decide on the appeal without notifying the opposing party for observations.
This procedural rule was cited regarding the applicability of art. 313bis CPC to the cassation appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.45 · Lugano 15 maggio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 presentato da
__________ patr. Dall'avv. __________ Contro
la sentenza 27 marzo 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 novembre 2002 da
__________ patr. Dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'207.65 oltre accessori, nonché il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 4 novembre 2002 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'207.65 a saldo di tre fatture relative all'acquisto di prodotti cosmetici;
che all'udienza di discussione, fissata per l'11 marzo 2003, è comparsa unicamente la parte istante che ha confermato il suo credito;
che con scritto 24 marzo 2003 la convenuta, ricevuta copia del verbale d'udienza, ne chiedeva l'annullamento con la conseguente riconvocazione delle parti per la discussione dell'istanza, non essendole stato possibile parteciparvi, non avendo ricevuto la relativa citazione;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinta tale richiesta, ossia considerata valida la notifica contestata, avvenuta per invio raccomandato, ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante;
che con il presente tempestivo gravame la convenuta insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella fattispecie con ordinanza 22 gennaio 2003, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il primo giudice ha citato le parti all’udienza dell'11 marzo 2003 per la discussione;
che la raccomandata destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che la ricorrente sostiene tuttavia, almeno in questa sede, di non aver ricevuto né la citazione allegata all'istanza, né l’invito di ritiro dell'ufficio postale;
che, pacifica la regolarità dell'invio da parte della Pretura, quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata contesta di aver ricevuto l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 124, m. 6);
che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art.
327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;
che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;
che in considerazione dei motivi di annullamento della decisione impugnata, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz'altro ai sensi dell'art. 313bis CPC (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 313bis CPC, m. 1), ritenuta la sua applicabilità anche nell'ambito del ricorso per cassazione (art. 331 cpv. 1 CPC);
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili alla ricorrente.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 aprile 2003 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 marzo 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria