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16.2003.41 • TRAC TI 16.2003.41 Generato dall'IA

Appeal Dismissal for Procedural Defects

Numero d'incarto 16.2003.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court decision that granted the plaintiff's request for payment of outstanding credit card charges, which the defendant had not contested at the initial hearing. The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet the statutory requirements for a valid appeal in cassation, specifically lacking the requisite statement of grounds and motives, and was further written in a language inconsistent with procedural rules, leading to its immediate dismissal without needing response from the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Appeal Dismissal for Procedural Defects: The appellate court declared the appeal null and void because the filing failed to meet the statutory requirements for a valid appeal in cassation, specifically lacking the requisite statement of grounds and motives, and was further written in a language inconsistent with procedural rules, leading to its immediate dismissal without needing response from the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
vizio di procedura licenziamento in tronco motivi di cassazione audizione delle parti decisione incidentale impugnabile dichiarazioni contraddittorie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This procedural rule is cited as the basis for the court's decision regarding the appeal (which was declared void/null).

art. 148 CPC

This article is cited in the dispositive as the basis for imposing court costs on the appellant due to the outcome of the case (loser pays).

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.41 · Lugano 29 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 14 aprile 2003 presentato da

__________ contro

la sentenza 2 aprile 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 settembre 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Hägglingen, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 30 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'601.75 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta aziendale __________ di cui era titolare, pretesa che il convenuto, assente all’udienza di discussione, non ha contestato;

che con sentenza 2 aprile 2003 il pretore, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, ha accolto l’istanza;

che con scritto 14 aprile 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di

diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 14 aprile 2003 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione, in particolare mancando di ogni presupposto sostanziale;

che pertanto il “ricorso”, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente irricevibile;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notificarlo alla controparte per osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.

148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. L’atto ricorsuale 14 aprile 2003 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

__________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria