Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2003.4 • TRAC TI 16.2003.4 Generato dall'IA

Dental Fee Dispute and Alleged Prosthetic Defects Appeal

Numero d'incarto 16.2003.4
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A patient appealed a lower court's decision which upheld a claim for unpaid dental fees of approximately 3,931.55 CHF plus accessories, despite the patient alleging serious defects in the prosthetic device provided, such as it detaching while chewing. The appellate court rejected the appeal, first by excluding new documentation submitted with the appeal as inadmissible, and further reasoning that the appeal itself was manifestly unfounded because the appellant failed to properly contest the judgment's goal (which was payment) by merely requesting a new expert evaluation; moreover, the appellant failed to meet the burden of proof in the first instance regarding the alleged defects, having presented no expert testimony or other evidence to support claims of poor workmanship or resultant damage, and raising a new argument about post-treatment checks for the first time on appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 97 CO, Art. 327 lett. e CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Dental Fee Dispute and Alleged Prosthetic Defects Appeal: The appellate court rejected the appeal, first by excluding new documentation submitted with the appeal as inadmissible, and further reasoning that the appeal itself was manifestly unfounded because the appellant failed to properly contest the judgment's goal (which was payment) by merely requesting a new expert evaluation; moreover, the appellant failed to meet the burden of proof in the first instance regarding the alleged defects, having presented no expert testimony or other evidence to support claims of poor workmanship or resultant damage, and raising a new argument about post-treatment checks for the first time on appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'emolumento danno ai denti onere della prova responsabilità medica nuovo mezzo di prova prova insufficiente dell'aggravamento clinico Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 segg. CPC

This provision is cited in the preamble to the ruling and relates to the basis for dismissing the appeal, as order 1 rejects the appeal.

art. 148 CPC

This provision governs the allocation of costs, as referenced in the preamble and applied in order 2 to assign costs to the appellant.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2003.4 · Lugano 14 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 20 gennaio 2003 presentato nella forma dell'appello da

__________ contro

la sentenza 20 dicembre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 dicembre 2001 da

__________ patr. __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'931.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in

diritto: che il 20 dicembre 2001 la __________ __________o ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'931.55 a saldo della nota 6 maggio 1999 per le cure dentarie prestate a quest'ultimo nel periodo 28 ottobre 1998 - 6 maggio 1999 e sulla quale il convenuto ha versato solo un acconto;

che __________ si è opposto alla pretesa avversaria, sostenendo di nulla dovere all’istante in considerazione dei gravi difetti della protesi dentaria fornitagli, rilevando in particolare che *masticando la protesi si distacca e si rovescia* a causa dall'assenza di ganci nella parte destra;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, qualificato come mandato il contratto tra le parti, ha accolto l'istanza, non avendo il convenuto fatto fronte all'onere della prova che gli competeva in merito alla pretesa difettosità della protesi;

che con la presente tempestiva impugnazione __________ insorge contro il predetto giudizio, lamentando in particolare la mancata esecuzione di una perizia sul lavoro della controparte;

che con osservazioni 20 febbraio 2003 la __________ __________ postula il rigetto del ricorso eccependone innanzi tutto la validità dal punto di vista formale;

che preliminarmente deve essere estromessa dall'incarto la documentazione prodotta con il ricorso (e in parte non allegata in prima sede), l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che a prescindere dalla ricevibilità del ricorso, il ricorrente non ha chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487), ma si è limitato a proporre l'allestimento di una perizia (richiesta di per sé inammissibile in questa sede), lo stesso è manifestamente infondato;

che infatti, come correttamente rilevato dal primo giudice, il convenuto, opponendosi alla prestazione dell'istante per una pretesa difettosità della stessa, avrebbe dovuto provare la violazione del contratto a opera della controparte, come pure l'esistenza di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio lamentato (Wiegand, in Comm. di Basilea, 1996, n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO);

che, ancorché sostenendo la presenza di difetti alla protesi e la loro tempestiva notifica, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, in sede di discussione egli non ha notificato nessuna prova: né una perizia, né altri mezzi di verifica delle sue allegazioni, contestate dall'istante;

che ciò è quanto risulta dal verbale d'udienza da lui ha sottoscritto senza riserve;

che in assenza di prove comprovanti i difetti addotti dal convenuto, rispettivamente una negligenza a carico dell'istante, nessuna può essere mossa censura nei confronti del giudizio impugnato;

che per quanto attiene alla pretesa mancata esecuzione da parte dell'istante di controlli periodici successivi alla cura, a prescindere dalla sua rilevanza ai fini della verifica della correttezza dell'operato dell'istante, la contestazione non può essere esaminata, poiché sollevata per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto poiché non evidenzia nessun titolo di cassazione: in particolare non quello dell'arbitraria negazione di prove offerte da parte del primo giudice (art. 327 lett. e CPC), né una valutazione manifestamente errata delle risultanze istruttorie (art. 327 lett. g CPC);

che tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 20 gennaio 2003 __________ è respinto.

2. Tasse e spese delpresente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria