Service Validity Despite Health-Related Absence
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party sought to overturn a lower court judgment awarding a small sum for carpet supply, arguing they could not attend the hearing because they were unable to retrieve the court summons due to serious health issues, as evidenced by medical documentation. The court rejected the appeal, reasoning that valid service of judicial acts is maintained even if the recipient impedes delivery, and a party who temporarily leaves their habitual residence, even for health reasons, remains obligated to ensure receipt of important documents, meaning mere illness does not invalidate the notification or excuse the failure to appear and defend the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 lett. e CPC, Art. 124 cpv. 1 CPC, Art. 124 cpv. 5 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Service Validity Despite Health-Related Absence: The court rejected the appeal, reasoning that valid service of judicial acts is maintained even if the recipient impedes delivery, and a party who temporarily leaves their habitual residence, even for health reasons, remains obligated to ensure receipt of important documents, meaning mere illness does not invalidate the notification or excuse the failure to appear and defend the claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning section before the final orders, and the rejection of the appeal is based on the arguments derived from this procedural basis.
This article governs the allocation of costs, which is applied in order 2 concerning the costs of the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.3 · Lugano 10 febbraio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 gennaio 2003 presentato da
__________ Contro
la sentenza 18 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 settembre 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 377.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 3 settembre 2002 la ditta __________ di cui __________ è titolare, ha convenuto in giudizio il dr. __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 377.90 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 21 luglio 2002 per la fornitura di un tappeto in moquette;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione da lui prodotta, ha accolto la domanda, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato alla discussione;
che con scritto 14 gennaio 2003 il dr. __________ insorge contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare alla discussione essendo stato impossibilitato a ritirare la citazione per gravi motivi di salute, a comprova dei quali produce documentazione medica;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che nella misura in cui il ricorrente non contesta la corretta notificazione degli atti giudiziari prevista dall'art. 124 cpv. 1 CPC, questa deve ritenersi validamente avvenuta anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la consegna dell'atto in conformità (art. 124 cpv. 5 CPC);
che, con riferimento a tale circostanza, se il destinatario della notificazione di un atto giudiziario abbandona - ancorché temporaneamente e per motivi di salute - la sua residenza abituale (ciò che peraltro il ricorrente neppure pretende), egli è tenuto ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare i suoi diritti, sia designando un rappresentante, sia in altro modo che permetta la ricezione di atti importanti per la sua persona (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 120, m. 9);
che il solo fatto della malattia non è rende inefficace la notifica di un atto, sicché la documentazione medica prodotta dal ricorrente perde ogni rilevanza;
che, comunque sia e a titolo del tutto abbondanziale, nessuno degli attestati prodotti accerta l'incapacità del convenuto, a dipendenza delle infermità descritte, di ricevere la corrispondenza a lui indirizzata fra il 23 settembre (data dell'invio) e il 9 ottobre 2002 (data dell'udienza);
che di conseguenza il ricorrente non può dolersi della violazione del suo diritto di essere sentito e tantomeno pretendere di essere riconvocato a un'ulteriore udienza;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 14 gennaio 2003 del dr. __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria