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16.2003.21 • TRAC TI 16.2003.21 Generato dall'IA

Appeal Struck for Failure to Pay Judicial Costs Advance

Numero d'incarto 16.2003.21
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered an appeal concerning enforcement and bankruptcy proceedings against a lower court's decision, wherein the appellant had been formally warned by the Chamber's president to deposit an advance for judicial costs by a specified deadline, under penalty of the appeal being deemed withdrawn. Since the appellant failed to remit the required deposit within the stipulated time, the Court summarily ordered the appeal to be struck from the rolls due to the non-payment, and consequently assessed the costs of the current proceedings against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 312 CPC, art. 69 CPC; Appeal Struck for Failure to Pay Judicial Costs Advance: Since the appellant failed to remit the required deposit within the stipulated time, the Court summarily ordered the appeal to be struck from the rolls due to the non-payment, and consequently assessed the costs of the current proceedings against the appellant.

Parole chiave

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anticipo delle spese procedura di fallimento versamento dell'anticipo delle spese anticipo decisione d'esecuzione tardivo pagamento delle spese Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 312 CPC

The appeal was struck from the roll due to the non-payment of the advance, as threatened in the procedure.

art. 69 CPC

The costs of the present proceedings, including the judicial fee, were imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.21 · Lugano 14 aprile 2003/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

visto il ricorso 7 marzo 2003 presentato da

__________ (patrocinata dallo studio legale __________) Contro

la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa da

__________ __________ (entrambi patrocinati dall'avv. __________)

richiamata la diffida 11 marzo 2003 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 3 aprile 2003 per effettuare sul c.c.p. 69–10370–9 del Tribunale d’appello –introiti AGITI– un deposito di fr. 150.– a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

decreta 1. Il ricorso 7 marzo 2003 di __________, avverso la decisione 24 febbraio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

2. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.– sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello

Il presidente La segretaria