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16.2003.2 • TRAC TI 16.2003.2 Generato dall'IA

Vehicle Repair Payment Dispute and Right to Be Heard on Postponement Request

Numero d'incarto 16.2003.2
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of a lower court decision that granted the respondent payment for vehicle repair services, arguing that the dismissal of their opposition and the judgment itself violated their right to be heard because the judge failed to rule on their untimely request for a hearing postponement sent via email, which the appellant claimed was sent despite the judge's contradictory communication suggesting they could still appear. The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the request for postponement via email lacked the required written signature, thus not constituting a valid procedural request, and furthermore, the request was not timely made, as the delay prevented the judge from deciding on it and notifying the parties before the scheduled hearing date.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 92 cpv. 1 CPC, Art. 92 CPC, Art. 136 CPC, Art. 136 cpv. 1 CPC; Vehicle Repair Payment Dispute and Right to Be Heard on Postponement Request: The appellate court rejected the cassation appeal, reasoning that the request for postponement via email lacked the required written signature, thus not constituting a valid procedural request, and furthermore, the request was not timely made, as the delay prevented the judge from deciding on it and notifying the parties before the scheduled hearing date.

Parole chiave

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ritardi procedurali diritto di essere sentito oggetto della lite violazione dell'obbligo di mantenimento annullamento del contratto opposizione tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 327 lett. e CPC
che con il presente tempestivogravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC;
Art. 29 cpv. 2 Cost
che la ricorrente sostiene il giudice di pace non avendo evaso la sua domanda di rinvio, ha violato il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost);
Art. 92 cpv. 1 CPC
che, innanzitutto, un'istanza di rinvio dell’udienza (che, come sostiene la ricorrente, esige una decisione del giudice) è una domanda processuale la cui presentazione, se non avviene nel corso di un'udienza, è legata alla forma scritta (art. 92 cpv. 1 CPC);
Art. 92 CPC
che la forma della posta elettronica non corrisponde a tale requisito, sicché lo scritto in questione non può essere considerato alla stregua di una valida domanda processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 353 ad art. 92 CPC,);
Art. 136 CPC
che nemmeno vi era un caso di urgenza tale da giustificare un diverso modo d'agire, in particolare non rispettoso della forma prevista (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 136 CPC);
Art. 136 cpv. 1 CPC
che, comunque sia, il rinvio di un'udienza sulla base dell’art. 136 cpv. 1 CPC, ammissibile solo per gravi motivi (malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale), deve essere chiesto tempestivamente;
Art. 148 cpv. 1 CPC
Applied to order that the costs and court fees remain the burden of the appellant.
art. 327 segg. CPC
The basis upon which the Court rejected the appeal for annulment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The basis upon which the Court rejected the appeal for annulment.

art. 148 cpv. 1 CPC

Applied to order that the costs and court fees remain the burden of the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.2 · Lugano 14 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 presentato da

__________ contro

la sentenza 9 dicembre 2002 del Giudice di pace del circolo della Navegna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 novembre 2002 da

__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 384.15 oltre accessori, nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 21 novembre 2002 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 384.15 a saldo della fattura emessa il 5 marzo 2002 per interventi di riparazione eseguiti sul veicolo di quest'ultima (doc. C);

che all'udienza di discussione è comparsa unicamente la parte istante che ha confermato la propria pretesa;

che con il querelato giudizio il giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivogravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, __________ insorge contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. e CPC;

che al ricorso l'istante non ha formulato osservazioni;

che giusta l'art. 327 lett. e CPC, una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che la ricorrente, citata a comparire lunedì 9 dicembre 2002 per la discussione dell'istanza, aveva dapprima inviato uno scritto interlocutorio al giudice (*Attendo sua risposta*) con cui riteneva l'istanza priva d'oggetto a dipendenza dell'avvenuto pagamento da parte sua dell'importo richiesto da controparte;

che successivamente, giovedì 5 dicembre 2002, nell'imminenza dell'udienza, il giudice di pace - rispondendo alla convenuta per posta elettronica - le ha comunicato la possibilità di esporre la proprie argomentazioni alla discussione, concludendo: *L'aspetto dunque lunedì* (doc. 3 della giudicatura);

che negli atti del giudice si trovano tre ulteriori messaggi di posta elettronica dello stesso giorno: con il primo la convenuta insisteva sull'inutilità della causa e comunicava al giudice di pace l’intenzione di non partecipare all'udienza (doc. 4); con il secondo, essa chiedeva il rinvio dell'udienza, informando il giudice sulle possibili date (doc. 5); e con il terzo, il giudice concludeva: *Veda Lei se presentarsi o no* (doc. 6);

che, in apparente contrasto con il testo di quest'ultimo messaggio, il giudice di pace nella sentenza ha indicato di essere stato *assente nei giorni 5* (sic !) *e 6 dicembre e di non avere pertanto potuto prendere atto della richiesta di rinvio trasmessagli per e-mail nel tardo pomeriggio del 5.12.2002;*

che la ricorrente sostiene il giudice di pace non avendo evaso la sua domanda di rinvio, ha violato il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost);

che a prescindere da ogni considerazione sull'opportunità, per il giudice, di intrattenere corrispondenza con una parte del processo nella forma adottata in concreto, la censura in esame non può essere ammessa;

che, innanzitutto, un'istanza di rinvio dell’udienza (che, come sostiene la ricorrente, esige una decisione del giudice) è una domanda processuale la cui presentazione, se non avviene nel corso di un'udienza, è legata alla forma scritta (art. 92 cpv. 1 CPC);

che tale forma sottintende la firma della parte o del suo rappresentante, non foss'altro per una questione d'identità del richiedente;

che la forma della posta elettronica non corrisponde a tale requisito, sicché lo scritto in questione non può essere considerato alla stregua di una valida domanda processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 353 ad art. 92 CPC,);

che nemmeno vi era un caso di urgenza tale da giustificare un diverso modo d'agire, in particolare non rispettoso della forma prevista (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 136 CPC);

che, comunque sia, il rinvio di un'udienza sulla base dell’art. 136 cpv. 1 CPC, ammissibile solo per gravi motivi (malattia, infortunio, servizio militare, impegni parlamentari o comparsa davanti ad altro tribunale), deve essere chiesto tempestivamente;

che in concreto (pur prescindendo dall'ultimo messaggio 5 dicembre, inviatole dal giudice), la ricorrente non può sostenere, a fronte delle sue precedenti prese di posizione, di aver chiesto il rinvio a tempo debito, tanto meno si pensa che fra l'invio della sue richiesta di giovedì 5 dicembre alle 17.30 e il giorno dell'udienza intercorreva un solo giorno feriale (cfr. CCC 22 novembre 1995 in re B.R. SA c/ Fondazione P.);

che tale ritardo impediva al giudice di determinarsi sulla domanda e di eventualmente notificare alle parti il rinvio dell'udienza (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 136 CPC);

che, in definitiva, non v'è motivo per accogliere il ricorso;

che tasse e spese sono poste a carico della ricorrente (art. 148 cpv. 1 CPC);

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 16 gennaio 2003 __________ è respinto.

2. Le spese e la tassa di giustizia, in complessivi fr. 80.-, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

3.

Intimazione a:

__________.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Navegna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria