Sub-lessee's Claim for Damages Upheld on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn action was brought to claim CHF 200 in damages for two pieces of furniture allegedly destroyed or retained by the defendant following the termination of a sub-lease agreement for a ground-floor premises, a claim initially dismissed by the Justice of the Peace. The reviewing court noted the appellant challenged the lower court's decision based on improper notification of the judgment and arbitrary assessment of evidence and erroneous application of substantive law. The reviewing court, however, rejected the appeal by noting that new documents submitted for the first time could not be considered due to procedural prohibitions and that the appellant’s claims regarding procedural violations and substantive law were insufficiently supported to demonstrate manifest arbitrariness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 327 lett. g CPC, Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 327 segg. CPC; Sub-lessee's Claim for Damages Upheld on Appeal: The reviewing court noted the appellant challenged the lower court's decision based on improper notification of the judgment and arbitrary assessment of evidence and erroneous application of substantive law. The reviewing court, however, rejected the appeal by noting that new documents submitted for the first time could not be considered due to procedural prohibitions and that the appellant’s claims regarding procedural violations and substantive law were insufficiently supported to demonstrate manifest arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles governed the appeal for cassation procedure which the court used to rule on the matter.
This article was cited as the basis for ruling on the costs of the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.15 · Lugano · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 febbraio 2003 presentato da
__________ Contro
la sentenza 24 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1997 nei confronti di
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 200.- a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal giudice di pace,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 9 maggio 1997 __________ convenuto in giudizio la madre __________ postulandone la condanna al pagamento di fr. 200.- rivendicati a titolo di risarcimento danni.
L'istante sostiene di aver concluso con la convenuta un contratto di subaffitto avente per oggetto un locale sito al pianterreno dello stabile in via ____________________. In data 11 maggio 1996 quest'ultima ha trasferito tutto il contenuto del locale in altro luogo tranne due mobili, uno dei quali è stato dalla stessa riposto tra gli oggetti ingombranti, andando quindi distrutto. Con l'odierna azione chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 200.- per i due mobili, rispettivamente, se uno solo fosse stato eliminato, il pagamento di fr. 100.- e la restituzione del mobile ancora in possesso della convenuta.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando le legittimità della pretesa dell'istante
2. Con il querelato giudizio il Giudice di pace del Circolo di Lugano
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. Contestate dal ricorrente sono innanzi tutto le modalità di notifica della sentenza dedotta in cassazione. Nel merito rimprovera al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale
Con osservazioni 27 marzo 2003, dalle quali deve essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede (e non davanti al giudice di pace), l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni, postula la reiezione del ricorso.
4. Per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente aofe del ridod edle essre snseti del riuroe a didope delle modalità di notit della asneze quezsn, avveent ecocme
5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
7. Innanzi tutto deve essere rilevato il modo irrituale con il quale è stata condotta l'istruttoria nella presente causa. Il giudice di pace, anziché attenersi alle norme di procedura di cui agli art. 291 segg. CPC, ha infatti permesso alle parti uno scambio di scritti inusuale. Dovendo questa Camera decidere il ricorso per cassazione sulla base delle sole operazioni avvenute conformemente alla procedura, sia con riferimento allo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti e e
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa
giudiziaria
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione di __________
2. Le spese del presente giudizio, comprendenti:
a) tassa di giustizia
b) spese
già anticipate dal ricorrente,
3. Intimazione a:
- __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria