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16.2003.14 • TRAC TI 16.2003.14 Generato dall'IA

Enforcement Nullified Due to Lack of Corporate Representation

Numero d'incarto 16.2003.14
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's decision that rejected their request to provisionally set aside an opposition to a debt enforcement proceeding initiated to collect a contractual penalty for a failed vehicle sale, arguing the underlying contract did not constitute a valid recognition of debt because the vehicle was never delivered. The appellate court, however, declared the initial enforcement request and all subsequent procedural acts, including the lower court's decision and the appeal itself, null and void because the individuals who initiated the enforcement and subsequently filed the appeal lacked the legal authority to represent the corporate creditor according to commercial registry records, which constitutes a fundamental procedural defect that the court must address *ex officio* at any stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 2 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 329 CPC, Art. 148 CPC; Enforcement Nullified Due to Lack of Corporate Representation: The appellate court, however, declared the initial enforcement request and all subsequent procedural acts, including the lower court's decision and the appeal itself, null and void because the individuals who initiated the enforcement and subsequently filed the appeal lacked the legal authority to represent the corporate creditor according to commercial registry records, which constitutes a fundamental procedural defect that the court must address *ex officio* at any stage of the proceedings.

Parole chiave

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esecuzione per debiti contratto commerciale rappresentanza legale opposizione nullità delle intese difetto di legittimazione dell'azionista Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 142 cpv. 2 CPC

Used to declare the initial procedural act null because it lacked a procedural prerequisite (lack of representation legitimacy).

art. 148 CPC

Cited in the call for judgment as the basis for allocating costs, which is reflected in order no. 2.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.14 · Lugano 21 febbraio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 12 febbraio 2003 presentato da

__________ Contro

la sentenza 7 febbraio 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 dicembre 2002 nei confronti di

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al

PE n. __________dell'UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 17 dicembre 2002 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 4'940.20 rivendicati a titolo di penale per il mancato adempimento del contratto di compravendita stipulato tra le parti il 10 marzo 2002 e avente per oggetto la vendita alla convenuta di un veicolo;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il menzionato contratto di compravendita;

che l'escussa, sola parte presente al contraddittorio, si è opposta all'istanza contestando la qualifica di valido riconoscimento di debito del contratto di compravendita, non essendoci stata da parte dell'istante la consegna del veicolo entro il termine pattuito (fine maggio 2000) e neppure successivamente;

che con sentenza 7 febbraio 2003 il pretore ha respinto l'istanza non riconoscendo al contratto di compravendita la qualifica di valido riconoscimento di debito, non avendo l'istante dimostrato la mora dell'acquirente, ovvero la rinuncia dell'escussa alla consegna del veicolo, condizione questa prevista per l'esigibilità della penale posta in esecuzione (cfr. punto 6 del contratto di compravendita);

che con scritto 12 febbraio 2003 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistitii presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;

che trattandosi di una persona giuridica, questa agisce per mezzo dei membri del consiglio d’amministrazione (organi formali) o di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 64, m. 11);

che nella fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio è emerso che i firmatari dell’istanza, che hanno pure sottoscritto il ricorso __________ e __________, non sono legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi della stessa (__________non è neppure menzionato a Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto come titolare di procura collettiva a due);

che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 142, m. 3 e 4);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art.

142 cpv. 1 lett. a CPC);

che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 17 dicembre 2002 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza e, per gli stessi motivi, il ricorso;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che comunque lo scritto 12 febbraio 2003 di __________ non avrebbe costituito valido ricorso in cassazione poiché non adempie i presupposti dell'art. 329 CPC, in particolare non espone i motivi di fatto e di diritto, né precisa il motivo di cassazione invocato, e quindi l'impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. L’istanza

17 dicembre 2002 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 7 febbraio 2003 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

– __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria