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16.2003.114 • TRAC TI 16.2003.114 Generato dall'IA

Buyer v. Seller: Timing Belt Failure and Warranty Compliance

Numero d'incarto 16.2003.114
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant sued the seller of a used vehicle for repair costs following a timing belt failure, arguing the seller was liable for a hidden defect because the belt, which should have been replaced every 60,000 km per manufacturer directives, had not been. The initial court sided with the buyer, finding the seller responsible for the repair costs based on the premise of a defect related to the timing belt replacement schedule. However, the appellate court overturned this decision, ruling that the buyer could not rely on the two-year extended warranty because they failed to adhere to its condition requiring all maintenance, including servicing, to be performed by an authorized dealer, noting the buyer performed a service themselves; moreover, the court found the buyer failed to prove the defect existed at the time of sale, as the applicable service manual indicated a 120,000 km replacement interval, thus rejecting the buyer's claim regardless of the warranty breach.

Regesto Legislator

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Art. 327 lett. g CPC, Art. 197 CO, Art. 201 CO, Art. 205 CO, Art. 206 CO, Art. 199 CO; Buyer v. Seller: Timing Belt Failure and Warranty Compliance: The initial court sided with the buyer, finding the seller responsible for the repair costs based on the premise of a defect related to the timing belt replacement schedule. However, the appellate court overturned this decision, ruling that the buyer could not rely on the two-year extended warranty because they failed to adhere to its condition requiring all maintenance, including servicing, to be performed by an authorized dealer, noting the buyer performed a service themselves; moreover, the court found the buyer failed to prove the defect existed at the time of sale, as the applicable service manual indicated a 120,000 km replacement interval, thus rejecting the buyer's claim regardless of the warranty breach.

Parole chiave

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garanzia per i difetti della cosa compratore spese di manutenzione compravendita con obbligo di montaggio titolo rappresentante merci difetti occulti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

This provision governs the admissibility and grounds for the cassation appeal, which was granted in this case.

art. 332 cpv. 2 CPC

This provision was applied as the basis for the Chamber to substitute the lower court's decision with a new ruling after accepting the appeal.

art. 148 cpv. 1 CPC

This article was cited as the basis for allocating judicial costs and fees (tassa di giustizia, spese) to the losing party in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.114 · Lugano 15 ottobre 2004/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 presentato da

RI 1 patr. dallo RA 1 contro

la sentenza 3 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera, nella causa civile inappellabile (inc. n. IU.2003.00009) promossa con istanza 29 maggio 2003 da

CO 1 patr. dall' RA 2

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'978.10 oltre interessi a titolo di risarcimento danni e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Biasca, domande parzialmente accolte dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Il

25 maggio 2001 __________ RI 1 ha acquistato presso il garage RI 1, di __________, un veicolo Opel “Astra 1,6 Caravan” con 71'000 km, al prezzo di fr. 13'300.-, che godeva di una garanzia *2 anni Europlus* (doc. A). Il 26 luglio 2002, mentre si stava recando in vacanza, __________ CO 1 è rimasto in panne con il veicolo per la rottura della cinghia di distribuzione e la piegatura di tutte le valvole. La riparazione della vettura, che ha comportato la sostituzione della cinghia e relative componenti, è stata effettuata dal garage __________ che il 31 luglio 2002 ha emesso la propria fattura di complessivi fr. 3'546.50 (doc. B). Con istanza 29 maggio 2003 __________ CO 1 ha convenuto in giudizio il garage RI 1 per ottenere il pagamento di quest'importo e delle spese legali sostenute per la tutela dei propri interessi, quantificate in fr. 1'431.60 (doc. O). L'istante ritiene la convenuta responsabile del guasto al veicolo per non aver sostituito la cinghia nei tempi previsti dal fabbricante, ovvero ogni 60'000 km, mancato intervento che di per sé costituisce un difetto occulto del quale la venditrice deve rispondere. RI 1 si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità, non potendo l'istante prevalersi della garanzia *Europlus,* non avendo ossequiato alle condizioni previste, ossia l'esecuzione degli interventi di manutenzione presso il suo garage o una concessionaria Opel. In merito alla rottura della cinghia dentata, essa rileva che la sostituzione di questo pezzo doveva essere effettuata ogni 120'00 km e non ogni 60'000 km come preteso dall'istante.

2. Con sentenza 3 dicembre 2003 il segretario assessore, attribuendo alla mancata sostituzione della cinghia di distribuzione la qualifica di difetto, la stessa dovendo essere sostituita ogni 60'000 km secondo le prescrizioni del fabbricante del veicolo, ha ritenuto la convenuta responsabile per il danno subito dall'istante e corrispondente all'importo di fr. 3'546.50 per le spese di riparazione del veicolo difettato, oltre a fr. 900.- a titolo di partecipazione alle spese legali. L'istanza è stata quindi accolta limitatamente a fr. 4'446.50 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2002.

3. Con il presente tempestivo gravame RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto che al momento della vendita il veicolo fosse difettoso, ovvero che già a quel momento la cinghia di trasmissione presentasse delle anomalie.

Con osservazioni 10 febbraio 2004 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone il carattere temerario.

4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a).

5.

Secondo l’art. 197 CO il venditore risponde nei confronti del compratore delle qualità promesse e dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui essa è destinata (cpv. 1), e questo indipendentemente dalla circostanza che tali manchevolezze gli fossero o meno note (cpv. 2). Se è dato uno di questi casi, il compratore – premessa la tempestiva notifica del difetto ai sensi dell’art. 201 CO – può chiedere la risoluzione della vendita o il risarcimento per il minor valore della cosa (art. 205 CO), oppure la sostituzione dell’oggetto venduto (art. 206 CO), come pure il risarcimento del danno (art. 208, 195, 196 CO). Tutte queste norme sono di diritto dispositivo, così che le parti hanno la facoltà di derogarvi (Maissen, Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto–Occasionen, 1999, pag. 110) mediante pattuizione di clausole che, a dipendenza della volontà delle parti e delle particolarità del caso, possono avere lo scopo di estendere oppure di limitare il diritto alla garanzia accordato al compratore dalle norme del CO e possono riguardare sia la durata che il contenuto della garanzia, oppure ancora le formalità necessarie all’esercizio del diritto (Thévenoz/Werro, Commentaire romand du Code des obligations, I, 2003, n. 31 segg. Intro. art. 197-210 e n. 1 ad art. 199 CO).

6. Nel caso concreto le parti hanno espressamente pattuito la concessione di una garanzia di due anni (quindi di durata superiore a quella legale nel frattempo prescritta per decorrenza del termine annuale di cui all’art. 210 cpv. 1 CO) alle condizioni *Europlus*. Trattasi di una garanzia la cui validità era condizionata allo *svolgimento di tutti i lavori di manutenzione e/o d'ispezione e di cura prescritti dal fabbricante presso il concessionario BMW fornitore della garanzia oppure ogni altra officina contrattuale riconosciuta dal fabbricante* (doc. F). L'istante non ha ossequiato a questa condizione. Dal libretto di servizio si evince chiaramente che l’ultimo intervento effettuato sul veicolo da un professionista è quello eseguito il12 settembre 2000 dal garage __________, mentre dopo la vendita del veicolo da parte della convenuta (a 71'000 km) e nonostante fosse previsto un servizio a 75'640 km, l'istante non ha più portato la vettura in un garage e ha effettuato personalmente il servizio a 86'120 km il 19 novembre 2001 (cfr. doc. N pag. 20). Egli non può di conseguenza prevalersi della garanzia *Europlus* di due anni. La decorrenza del termine legale di garanzia, rispettivamente il mancato adempimento delle condizioni alle quali era assoggettata la citata garanzia,comportano la reiezione delle pretese risarcitorie dell'istante, indipendentemente dal fatto di sapere se il problema alla cinghia di distribuzione costituisca o meno un difetto occulto (Thévenoz/Werro, op. cit., n. 4 ad art. 210 CO; Maissen, op. cit., pag. 141), anche perché, contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l'istante, al quale incombeva l'onere della prova (Thévenoz/ Werro, op. cit., n. 10 ad art. 197 CO; Maissen, op. cit., pag. 144), non ha provato che al momento della vendita il veicolo aveva già questo difetto, ovvero che la cinghia di distribuzione presentava delle anomalie, non potendosi concludere in tal senso dal solo fatto di non aver proceduto alla sostituzione della cinghia a 60'000 km così come prescritto dalle direttive della Opel Suisse SA del dicembre 2000 (doc. M), anziché a 120'000 km come prescritto dal libretto di servizio (cfr. doc. N, pag. 12 e 13) e dalle precedenti direttive del medesimo fabbricante (doc. 1).

7. Alla luce di quanto esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, ovvero l'arbitraria valutazione delle prove e la conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del segretario assessore, deve essere accolto.

Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, si impone una nuova pronuncia da parte di questa Camera, con la conseguente integrale reiezione dell'istanza.

Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 cpv. 1 CPC e la tariffa giudiziaria

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 2003 di RI 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 3 dicembre 2003 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. *L'istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 250.-, da anticipare dall'istante, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 300.-.*

II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

fr. 250.-

già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ CO 1 con l'obbligo di rifondere alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

III.Intimazione:

- RA 1;

- RA 2.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria