Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2003.109 • TRAC TI 16.2003.109 Generato dall'IA

Employer Wins Appeal Over Default Judgment Due to Lack of Proof of Service

Numero d'incarto 16.2003.109
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An appeal was filed against a lower court's decision that awarded an employee outstanding wage claims against their former employer, based on the employer's failure to appear at the hearing. The appellate court sustained the cassation appeal, nullifying the judgment because the appellant claimed they never received the registered mail summoning them to the hearing, and there was no proof to the contrary (such as a notice of attempted delivery), meaning the appellant's right to be heard was violated under relevant procedural codes. The case was thus returned to the first instance court for a new hearing after properly summoning the parties.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 417 lett. e CPC; Employer Wins Appeal Over Default Judgment Due to Lack of Proof of Service: The appellate court sustained the cassation appeal, nullifying the judgment because the appellant claimed they never received the registered mail summoning them to the hearing, and there was no proof to the contrary (such as a notice of attempted delivery), meaning the appellant's right to be heard was violated under relevant procedural codes. The case was thus returned to the first instance court for a new hearing after properly summoning the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
contumacia di una parte citazione a comparire diritto di essere sentito prova dell'avvenuta notifica licenziamento abusivo legittimazione a ricorrere Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 327 lett. e CPC

Cited as the basis for accepting the appeal, leading to the annulment of the lower court's decision because the appellant was not properly notified.

art. 417 lett. e CPC

Cited in the preamble to the ruling regarding costs.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2003.109 · Lugano 4 maggio 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 presentato da

RI1 patr. dall' RA1 contro

la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco, nella procedura derivante da contratto di lavoro (inc. n. 52/2003/O) promossa con istanza 16 ottobre 2003 da

CO1 rappr. dal RA2 __________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'940.80 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 ottobre 2003 __________CO1 ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 1'940.80 rivendicati a saldo delle proprie pretese salariali;

che con sentenza 18 novembre 2003 il Giudice di pace ha accolto l'istanza in base alla documentazione prodotta dall'istante non contestata dalla convenuta, assente all'udienza di discussione;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 d__________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. e CPC: la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione, non essendole pervenuta la relativa citazione;

che con osservazioni 9 dicembre 2003 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che nella fattispecie con ordinanza 29 ottobre 2003, spedita mediante invio raccomandato no. 98.00.651200.00013367, il Giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 18 novembre 2003 per la discussione;

che la raccomandata destinata alla convenuta non è stata ritirata dall’interessata e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;

che se l'invio raccomandato avviene regolarmente, lo stesso si ritiene notificato al momento del ritiro da parte del destinatario o l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, m. 1);

che tuttavia quando, come in concreto, il destinatario della raccomandata sostiene di non aver ricevuto nessuna comunicazione in merito alla convocazione,ovvero neppure l’avviso di ritiro e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ad art. 124, m. 6), tanto più che nel caso di specie la ricorrente sostiene di aver comunicato ai competenti uffici postali il cambiamento di indirizzo, la posta dovendole essere notificata a S. __________e non più a __________;

che quindi, sia in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC sia per effetto dell'art. 327 lett. e CPC, la sentenza impugnata è nulla;

che l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio, previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° dicembre 2003 di RI1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 18 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Nicola CO1 verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria