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16.2003.107 • TRAC TI 16.2003.107 Generato dall'IA

Enforcement of Health Insurance Claim: Jurisdiction and Statute of Limitations

Numero d'incarto 16.2003.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's provisional rejection of their opposition to an enforcement procedure initiated by a health insurance provider for unpaid pharmaceutical cost-sharing and collection fees, arguing the civil court lacked jurisdiction and the enforcement title was invalid or time-barred. The court dismissed the jurisdictional challenge, reasoning that since the enforcement was based on an administrative decision from another canton regarding an opposed payment request, the civil court where enforcement was sought was competent to rule on the debtor's objections as per federal debt enforcement law, despite the claim arising from public insurance law. Furthermore, the court found the one-year statute of limitations for the enforcement procedure was suspended by the prior administrative decision rejecting the debtor's opposition, and although the lower court should have granted definitive rather than provisional rejection due to the existing executive title, the appeal lacked grounds, thus affirming the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 327 CPC, Art. 97 cifra, Art. 87 LAMal, Art. 79 cpv. 2 LEF, Art. 81 cpv. 2 LEF, Art. 5 cpv. 1 LOG; Enforcement of Health Insurance Claim: Jurisdiction and Statute of Limitations: The court dismissed the jurisdictional challenge, reasoning that since the enforcement was based on an administrative decision from another canton regarding an opposed payment request, the civil court where enforcement was sought was competent to rule on the debtor's objections as per federal debt enforcement law, despite the claim arising from public insurance law. Furthermore, the court found the one-year statute of limitations for the enforcement procedure was suspended by the prior administrative decision rejecting the debtor's opposition, and although the lower court should have granted definitive rather than provisional rejection due to the existing executive title, the appeal lacked grounds, thus affirming the initial decision.

Parole chiave

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credito in esecuzione motivi di competenza termine di prescrizione decisione d'esecuzione spese di assicurazione malattie indicazioni sulla salute Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 327 segg. CPC

Cited in the preamble to the ruling, this governs the procedure for the cassation appeal which was ultimately rejected.

Art. 148 CPC

Cited in the preamble to the ruling for the application of costs.

OTLEF

Cited in the preamble to the ruling for the regulation of court fees.

art. 148 CPC

Applied in order 2 to determine that costs follow the event of the case (social failure).

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Testo completo

Incarto n. 16.2003.107 · Lugano 24 giugno 2004/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Epiney-Colombo, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 presentato da

_RICO1 patr. dallo RAPP1 Lugano contro

la sentenza 14 novembre 2003 del Giudice di pace del circolo di Carona, nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. n. S03-364) promossa con istanza 20 agosto 2003 da

_CON1 Losanna

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 20 agosto 2003 la _CON1 ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da ___________RICO1 al PE n. __________dell'UE di Lugano notificatole per l'incasso di fr. 36.75 oltre interessi, rivendicati a titolo di partecipazione a spese farmaceutiche, e fr. 35.- per spese di sollecito;

che a sostegno della propria domanda l'istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dall’assicurata il 2 dicembre 1999 (doc. D) e la decisione 17 ottobre 2002 con la quale la stessa ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell'UE di Lugano e che quest'ultima non ha impugnato (doc. C);

che con sentenza 14 novembre 2003 il Giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione sottoscritta dalla convenuta il 2 dicembre 1999, alla quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l'istanza limitatamente all'importo di fr. 36.75 corrispondente alla partecipazione della convenuta alle spese farmaceutiche;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 dicembre 2003, __________ _RICO1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell'art. 327 CPC; contestata dalla ricorrente è innanzi tutto la competenza giurisdizionale del giudice civile a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell'istante, la stessa dovendo semmai essere proposta dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni; nel merito contesta la validità del PE nonché la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito per l'importo riconosciuto dal Giudice di pace;

che con osservazioni 5 gennaio 2004 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa l’esistenza dei presupposti processuali e tra questi la giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 1, m. 1);

che di principio le controversie tra assicurati e casse malati devono essere decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 87 LAMal; art. 74 e 75 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997), nondimeno il caso in esame non rientra in questa categoria di litigi;

che alla base della procedura di rigetto in discussione, vi è la decisione 17 ottobre 2002 con la quale l'istante ha condannato la convenuta al pagamento di fr.

71.75 oltre interessi, rigettando nel contempo l'opposizione da questa interposta al PE n. __________dell'UE di Lugano;

che trattandosi di una domanda di rigetto dell'opposizione basata su una decisione pronunciata da una cassa malati con sede in un Cantone diverso da quello in cui è stata promossa l'esecuzione (per la nozione di decisione ai sensi dell'art.

79 cpv. 2 LEF, nella quale rientra anche quella resa il 17 ottobre 2002 dell'istante, cfr. D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 41 ad art. 79), se l'escusso fa valere le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF, come è stato il caso in concreto (cfr. scritto 5 giugno 2003 dell'UE di Lugano), il creditore può domandare la continuazione dell'esecuzione solo dopo che il giudice del rigetto del foro dell'esecuzione si è pronunciato su queste eccezioni (art. 79 cpv. 2 LEF; DTF 128 III 246; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 53 ad art. 79);

che quindi, in considerazione del valore litigioso (art. 5 cpv. 1 LOG), competente a decidere la domanda di rigetto dell'istante, e meglio a pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla convenuta dinanzi all'UE di Lugano, è il giudice di pace, ragione per la quale l'eccezione di incompetenza giurisdizionale sollevata dalla ricorrente deve essere respinta;

che per quanto attiene all'eccezione di perenzione del PE, va rilevato che il termine di perenzione di un anno dalla notifica del PE decorre dalla notifica del precetto esecutivo, in concreto avvenuta il 15 luglio 2002 (art. 88 cpv. 2 LEF);

che nel caso in cui è stata interposta opposizione al PE questo termine, entro il quale può essere chiesta la continuazione dell'esecuzione, rimane sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione (cfr. art. 88 cpv. 2 LEF);

che per procedura giudiziaria o amministrativa s'intende sia una procedura di rigetto dell'opposizione, sia una causa di merito o una procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna in base all'art. 265a LEF (Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 88);

che nel caso di specie, al ricevimento del PE notificato il 15 luglio 2002, la convenuta ha interposto tempestiva opposizione, rigettata dall'istante con decisione 17 ottobre 2002 che la convenuta non risulta aver contestato;

che pertanto, tenuto conto di questo periodo di sospensione di tre mesi, al momento dell'inoltro dell'istanza di rigetto 20 agosto 2003 il termine annuale di scadenza del PE non era ancora decorso;

che, come correttamente rileva la ricorrente, la documentazione prodotta dall'istante non permette la concessione del rigetto provvisorio dell'opposizione non tanto perché dalla stessa non è possibile dedurre un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, quanto perché, trattandosi di una pretesa basata sul diritto pubblico, il rigetto provvisorio è di per sé escluso (D. Staehelin, op. cit., n. 46 ad art. 82);

che in altre parole, in presenza di un valido titolo esecutivo - come è la decisione

17 ottobre 2002 della cassa malattia (cfr. art. 54 cpv. 2 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) -, il giudice di pace, non essendo vincolato dal tipo di rigetto (provvisorio o definitivo) chiesto dal procedente, avrebbe dovuto pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 36.75 (oltre interessi del 5% dal 13 giugno 2002) e fr. 35.- (D. Staehelin, op. cit., n. 39 ad art. 84), senza che fosse tenuto a verificare le eccezioni di cui all'art. 81 cpv. 2 LEF che la convenuta ha sollevato solo dinanzi all'UE di Lugano ma non davanti a lui, così come lo impone l'art. 20 cpv. 2 LALEF (D. Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 81);

che ad ogni buon conto, in difetto di un'impugnativa in tal senso, questa Camera deve limitarsi a confermare il giudizio impugnato;

che in merito alla doglianza della ricorrente relativa all'addebito alla stessa di una tassa di giustizia di fr. 25.- e di un'indennità di fr. 10.- a favore della controparte, va rilevato che in quest'ambito il Giudice gode di un ampio potere di apprezzamento che gli permette, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, di ripartire parzialmente o per intero le spese tra le parti (art. 148 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 32);

che in concreto, ritenuto il maggior grado di soccombenza della convenuta e l'esiguità degli importi alla stessa addebitati, questa Camera non ritiene arbitraria la ripartizione delle tasse e ripetibili effettuata dal primo giudice;

che pertanto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 novembre 2003 di __________ _RICO1 è respinto.

2.

Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 60.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3.

Intimazione:

- .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria