Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2003.1 • TRAC TI 16.2003.1 Generato dall'IA

Estate v. Opposing Party (Court Fee Dispute)

Numero d'incarto 16.2003.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An estate, having initiated a summary proceeding to reject an opposition to an enforcement order for unpaid rent, subsequently withdrew its action after the opposing party made a payment; the lower court struck the case and improperly charged the initiating party with a CHF 100 court fee. The appellate court sustained the appeal, reasoning that when an action is withdrawn before the hearing, the tariff law mandates only a CHF 10 administrative fee ("sportula") rather than a full court fee, and consequently annulled the fee provision, replacing it with the correct CHF 10 charge against the initial claimant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 148 cpv. 1 CPC, art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria, art. 327 segg. CPC; Estate v. Opposing Party (Court Fee Dispute): The appellate court sustained the appeal, reasoning that when an action is withdrawn before the hearing, the tariff law mandates only a CHF 10 administrative fee ("sportula") rather than a full court fee, and consequently annulled the fee provision, replacing it with the correct CHF 10 charge against the initial claimant.

Parole chiave

Generato dall'IA
pagamento dell'emolumento lite in materia di tariffa audizione delle parti anticipo delle spese appuramento dell'elenco oneri autorizzazione all’esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria

Cited in the substituted order to establish the correct fee (sportula) for the withdrawn action.

art. 148 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for allocating court costs (sportula/tassa di giustizia) to the unsuccessful party, although the court ultimately decided not to impose costs for the appeal proceedings.

art. 327 segg. CPC

Cited as the legal basis for handling the present cassation appeal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2003.1 · Lugano 16 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Giani e Epiney-Colombo in sostituzione di Cocchi, escluso

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 presentato da

Comunione ereditaria __________, composta di: __________ __________ __________ __________ Contro

il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2002 nei confronti di

__________

con la quale la parte istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con l'istanza 28 novembre 2002 la Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ e ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'474.35 oltre interessi a saldo di pigioni non pagate;

che a seguito del pagamento di fr. 1'500.- da parte della convenuta in data 18 dicembre 2002 e dalla stessa comunicato al giudice di pace, la parte istante ha ritirato l'azione;

che con decreto 15 gennaio 2003 il giudice di pace ha così proceduto allo stralcio della causa addebitando alla parte istante il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.-;

che con atto ricorsuale 28 gennaio 2003 gli istanti insorgono contro il dispositivo sugli oneri processuali contestando l’addebito di una tassa di giustizia, nonostante non sia stata esperita nessuna istruttoria;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che la presa di posizione 4 marzo 2003 dei ricorrenti alla comunicazione 21 febbraio del giudice di pace a questa Camera dev'essere estromessa dall'incarto, non prevedendo la procedura ricorsuale la produzione di simili allegati;

che, per quanto concerne la tassa di giustizia, se l'istanza è ritirata prima dell'udienza, come è stato il caso in concreto, il giudice di pace preleva una sportula di fr. 10.- (art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 1998);

che pertanto la richiesta di pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- non è conforme alla tariffa e deve essere censurata, in particolare poiché la norma indicata non lascia al giudice potere di valutazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 51 ad art. 148), con il successivo annullamento della relativa pronuncia;

che l'art. 148 cpv. 1 CPC pone la sportula, rispettivamente la tassa di giustizia a carico della parte soccombente;

che la questione di sapere quale sia, in concreto, la parte soccombente può rimanere indeciso, su questo punto non v'è censura da parte dei ricorrenti;

che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 della Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ è accolto.

Di conseguenza il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Vezia, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

*2. La tassa di giustizia di fr. 10.- è posta a carico della parte*

*istante.*

II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria