Estate v. Opposing Party (Court Fee Dispute)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn estate, having initiated a summary proceeding to reject an opposition to an enforcement order for unpaid rent, subsequently withdrew its action after the opposing party made a payment; the lower court struck the case and improperly charged the initiating party with a CHF 100 court fee. The appellate court sustained the appeal, reasoning that when an action is withdrawn before the hearing, the tariff law mandates only a CHF 10 administrative fee ("sportula") rather than a full court fee, and consequently annulled the fee provision, replacing it with the correct CHF 10 charge against the initial claimant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 148 cpv. 1 CPC, art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria, art. 327 segg. CPC; Estate v. Opposing Party (Court Fee Dispute): The appellate court sustained the appeal, reasoning that when an action is withdrawn before the hearing, the tariff law mandates only a CHF 10 administrative fee ("sportula") rather than a full court fee, and consequently annulled the fee provision, replacing it with the correct CHF 10 charge against the initial claimant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the substituted order to establish the correct fee (sportula) for the withdrawn action.
Cited as the basis for allocating court costs (sportula/tassa di giustizia) to the unsuccessful party, although the court ultimately decided not to impose costs for the appeal proceedings.
Cited as the legal basis for handling the present cassation appeal.
Testo completo
Incarto n. 16.2003.1 · Lugano 16 luglio 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Giani e Epiney-Colombo in sostituzione di Cocchi, escluso
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 presentato da
Comunione ereditaria __________, composta di: __________ __________ __________ __________ Contro
il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 novembre 2002 nei confronti di
__________
con la quale la parte istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con l'istanza 28 novembre 2002 la Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ e ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 1'474.35 oltre interessi a saldo di pigioni non pagate;
che a seguito del pagamento di fr. 1'500.- da parte della convenuta in data 18 dicembre 2002 e dalla stessa comunicato al giudice di pace, la parte istante ha ritirato l'azione;
che con decreto 15 gennaio 2003 il giudice di pace ha così proceduto allo stralcio della causa addebitando alla parte istante il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.-;
che con atto ricorsuale 28 gennaio 2003 gli istanti insorgono contro il dispositivo sugli oneri processuali contestando l’addebito di una tassa di giustizia, nonostante non sia stata esperita nessuna istruttoria;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la presa di posizione 4 marzo 2003 dei ricorrenti alla comunicazione 21 febbraio del giudice di pace a questa Camera dev'essere estromessa dall'incarto, non prevedendo la procedura ricorsuale la produzione di simili allegati;
che, per quanto concerne la tassa di giustizia, se l'istanza è ritirata prima dell'udienza, come è stato il caso in concreto, il giudice di pace preleva una sportula di fr. 10.- (art. 14 cpv. 1 n. 1d della Legge sulla tariffa giudiziaria in vigore dal 1° gennaio 1998);
che pertanto la richiesta di pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- non è conforme alla tariffa e deve essere censurata, in particolare poiché la norma indicata non lascia al giudice potere di valutazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 51 ad art. 148), con il successivo annullamento della relativa pronuncia;
che l'art. 148 cpv. 1 CPC pone la sportula, rispettivamente la tassa di giustizia a carico della parte soccombente;
che la questione di sapere quale sia, in concreto, la parte soccombente può rimanere indeciso, su questo punto non v'è censura da parte dei ricorrenti;
che in considerazione della particolarità del caso, non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2003 della Comunione ereditaria composta di __________, __________, __________ e __________ è accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 15 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Vezia, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
*2. La tassa di giustizia di fr. 10.- è posta a carico della parte*
*istante.*
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria