Appeal Regarding Limited Grounds for Opposing Traffic Fine Enforcement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed the lower court's decision to definitively reject their opposition to the enforcement of a final, adjudicated traffic fine, where the lower court confirmed the existence of a valid execution title (the fine resolution). The appellate court upheld the rejection, reasoning that in a definitive opposition proceeding based on a valid execution title, the debtor may only raise the limited exceptions specified by law—namely, extinction of the debt, extension of the payment term, or prescription—and that challenges to the merits of the underlying infraction, such as a request for supporting photographic evidence, must be raised before the administrative authority and are therefore inadmissible in this summary enforcement procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 cpv. 2 cifra, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 298 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Appeal Regarding Limited Grounds for Opposing Traffic Fine Enforcement: The appellate court upheld the rejection, reasoning that in a definitive opposition proceeding based on a valid execution title, the debtor may only raise the limited exceptions specified by law—namely, extinction of the debt, extension of the payment term, or prescription—and that challenges to the merits of the underlying infraction, such as a request for supporting photographic evidence, must be raised before the administrative authority and are therefore inadmissible in this summary enforcement procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for the court's ability to reject the appeal with a brief statement because it was manifestly unfounded.
Cited for the allocation of costs and court fees to the losing party in the final order.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.96 · Lugano 12 dicembre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 2002 presentato da
__________ Contro
la sentenza 19 settembre 2002 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 marzo 2002 da
__________ Rappr. dall’__________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 28 marzo 2002 lo __________ per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 80.–, corrispondenti a una multa (comprensiva di tassa e di spese), inflitta a quest'ultimo con risoluzione 30 marzo 2001 dell'Ufficio giuridico della circolazione di Camorino, passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto l'istanza non avendo il convenuto sostanziato la propria allegazione secondo la quale la decisione di multa sarebbe stata annullata;
che con scritto 19 ottobre 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio;
che a prescindere dalla tempestività del ricorso, che il ricorrente sostiene aver inoltrato nel termine di 10 giorni da quando la sentenza gli è stata consegnata brevi manu, l’invio per raccomandata non essendo stato dallo stesso ritirato e quindi ritornato al mittente, lo stesso si rileva manifestamente infondato;
che infatti, trattandosi di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, a fronte di un valido titolo esecutivo -qual'è pacificamente la risoluzione di multa prodotta dall’istante (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF e 28 LALEF)- l’escusso può opporre, unicamente le eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, ovvero che dopo la sentenza il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto, eccezioni neppure prospettate in concreto;
che per contro le contestazioni in relazione all’infrazione come tale, con particolare riferimento alla richiesta di produzione della documentazione fotografica attestante l’avvenuta commissione della medesima (a prescindere dalla loro proponibilità in questa sede non essendo dato di sapere se il convenuto le abbia sollevate anche dinanzi al primo giudice), dovevano se del caso essere proposte dall’escusso dinanzi all'autorità amministrativa indicata nel decreto di contravvenzione, trattandosi di eccezioni di merito che esulano dalla presente procedura sommaria;
che pertanto il ricorso, che non evidenza nessun motivo di cassazione, deve essere respinto;
che a titolo abbondanziale va ricordato al giudice di pace l'obbligo di allestire un verbale d'udienza (art. 298 CPC) dal quale risultino, ancorché in modo succinto, le allegazioni e le contestazioni delle parti;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso
19 ottobre 2002 di __________ è respinto.
2. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria