Legislator Giurisprudenza & Legislazione
16.2002.93 • TRAC TI 16.2002.93 Generato dall'IA

Advertisement Payment Dispute and Citation Omission Appeal

Numero d'incarto 16.2002.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a civil matter where a party was sued for the outstanding payment for published advertisements, resulting in a judgment in favor of the claimant, the appellant filed a cassation appeal arguing the nullity of the proceedings and sentence because the citation omitted their surname, only listing their first names. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the omission of the surname did not prejudice the appellant, as they had clearly received the citation and participated in the proceedings, thus precluding the prerequisites for nullity under the relevant procedural code, and further ruled that any subsequent challenges on the merits were inadmissible as they were raised for the first time at that appellate stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 143 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 313 bis CPC; Advertisement Payment Dispute and Citation Omission Appeal: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the omission of the surname did not prejudice the appellant, as they had clearly received the citation and participated in the proceedings, thus precluding the prerequisites for nullity under the relevant procedural code, and further ruled that any subsequent challenges on the merits were inadmissible as they were raised for the first time at that appellate stage.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullità procedurale oggetto della lite partecipazione alla procedura sentenza civile cognome delitto d'omissione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 313 bis CPC

This article was implicitly used as the basis for the chamber to reject the appeal with a brief justification, as noted in the considerations.

art. 148 CPC

This article is cited for the allocation of costs in the final orders.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 16.2002.93 · Lugano 27 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 28 ottobre 2002 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 febbraio 2002 da

__________ patr. dall'avv. __________

con la quale l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 3'645.10

oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n.

__________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3645.10 a saldo di diverse fatture emesse nel 2001 per inserzioni pubblicate nella rivista __________, edita dall'istante;

che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato il benfondato della pretesa di parte istante sulla base della documentazione prodotta e che il convenuto, assente dalla discussione, non ha contestato, ha accolto l'istanza;

che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, eccependo anzitutto la nullità della procedura, rispettivamente della sentenza, siccome promossa nei confronti di una persona inesistente poiché la citazione è stata emessa nei confronti di __________, ossia omettendo il suo cognome;

che la censura è manifestamente infondata;

che infatti, se è vero che la citazione è stata erroneamente indirizzata a __________(i due nomi propri del ricorrente), è altrettanto chiaro che l'omissione del cognome __________ non ha impedito a quest'ultimo di ricevere la citazione, come da lui ammesso nello scritto 29 settembre 2002 alla Pretura, in pretesa sostituzione della propria comparsa al contraddittorio del 1° ottobre 2002;

che di conseguenza, non avendo l'inesatta indicazione della parte comportato nessun pregiudizio per la stessa, non sono dati i presupposti né della nullità della sentenza, né dell'annullabilità dell'ordinanza di citazione (art. 143 CPC);

che le ulteriori contestazioni di merito proposte dal ricorrente non possono essere considerate siccome proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che tasse e spese seguono la soccombenza.

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 15 novembre 2002 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

__________;

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria