Veterinary Fee Execution Appeal Voided for Defective Signature and Lack of Standing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court granted provisional rejection of an opposition to an execution proceeding related to unpaid veterinary service fees for a pet, which decision the debtor appealed, arguing inadequate service led to the animal's death; however, the appellate court declared the appeal void because it was submitted via fax lacking an original signature and, furthermore, because the appellant lacked the requisite standing for appealing a lower court decision to the court of cassation, as only the party themselves, admitted attorneys, or those with legal representation can file such an appeal, a procedural prerequisite whose absence invalidates the action.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309 CPC, Art. 97 cifra, Art. 64bis cpv. 3 CPC, Art. 64 CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; Veterinary Fee Execution Appeal Voided for Defective Signature and Lack of Standing: A lower court granted provisional rejection of an opposition to an execution proceeding related to unpaid veterinary service fees for a pet, which decision the debtor appealed, arguing inadequate service led to the animal's death; however, the appellate court declared the appeal void because it was submitted via fax lacking an original signature and, furthermore, because the appellant lacked the requisite standing for appealing a lower court decision to the court of cassation, as only the party themselves, admitted attorneys, or those with legal representation can file such an appeal, a procedural prerequisite whose absence invalidates the action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis set of articles is cited in the preamble to the decision, covering the general framework for the appeal being judged, which resulted in the declaration of nullity of the appeal.
This article, cited in the preamble and applied in order 2, governs the allocation of costs based on the outcome of the decision (following the event of nullity).
This provision is mentioned in the preamble regarding costs, which is the subject of order 2.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.92 · Lugano 25 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 novembre 2002 presentato da
__________ Contro
la sentenza 25 ottobre 2002 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 giugno 2002 da
__________ Rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 giugno 2002 il __________, ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'898.80, importo corrispondente alle spese relative alla cura di un cane di proprietà di quest'ultimo;
che il convenuto si è opposto all'istanza, rimproverando alla controparte di non aver svolto adeguatamente il mandato affidatole, tant'è che il cane è deceduto dopo un intervento chirurgico;
che con il querelato giudizio il giudice di pace supplente, considerando la fattura 11 dicembre 2001 valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 4 novembre 2002, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante invio fax, la famiglia __________, e per essa __________, ha dichiarato di voler interporre ricorso contro la decisione del primo giudice;
che tuttavia, il ricorso presentato a mezzo fax, quindi carente di una firma originale, è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,. m. 1 ad art. 309 CPC e N. 807);
che anche prescindendo da questo motivo, il ricorso sarebbe comunque nullo difettando a __________ la legittimazione alla rappresentanza dell'escusso __________, ossia mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);
che infatti, mentre davanti al giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale a ogni persona ritenuta capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________, verosimilmente per conto di __________, è nullo per carenza di legittimazione della pretesa rappresentante;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2002 di __________ in quanto presentato da __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria