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16.2002.88 • TRAC TI 16.2002.88 Generato dall'IA

Condominium Fee Foreclosure Appeal Voided for Procedural Defects and Improper Language

Numero d'incarto 16.2002.88
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court considered a challenge to a lower court ruling that partially granted a request by condominium owners to condemn a property owner for unpaid condominium fees and to secure a legal mortgage against their unit; the appeal was declared void because the filing, submitted before the judgment was issued, failed to meet the procedural requirements for a valid cassation appeal by not specifying or illustrating the legal grounds for challenging the decision, instead raising substantive disputes about the validity of the property sale contract based on allegations of fraud, and was further complicated by being written in a non-prescribed language.

Regesto Legislator

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Art. 712i cpv. 2 CC, Art. 329 cpv. 2 CPC, Art. 117 CPC, Art. 329 cpv. 3 CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC, art. 313 bis CPC; Condominium Fee Foreclosure Appeal Voided for Procedural Defects and Improper Language: che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Parole chiave

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esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare unità di proprietà per piani vizi procedurali validità del contratto spese legali dispositivo della sentenza Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 329 cpv. 3 CPC

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal null, and the operative part declares the appeal null.

art. 313 bis CPC

This procedural article justifies the court's decision to rule on the rejection of the appeal with a short justification without notifying the opposing party.

art. 331 cpv. 1 CPC

Cited as the provision linking the application of Art. 313 bis CPC to the cassation procedure.

art. 327 segg. CPC

Cited as the general framework for the procedure governing the decision.

art. 117 CPC

Cited in the reasoning regarding the language used, but the operative part does not directly invoke it for the final order's primary ruling (nullity based on Art. 329). It is mentioned as an additional issue preceding the finding of nullity.

art. 712i cpv. 2 CC

Cited in the facts/reasoning to explain the standing of the plaintiffs, but not used in the operative orders.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00088 · Lugano 11 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 11/25 ottobre 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 16 ottobre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 settembre 2002 da

__________ e __________ patr. dall'avv. __________

con la quale gli istanti hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.

4'857.90 oltre interessi a titolo di contributi condominiali arretrati, nonché l'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi sulla quota di PPP n. __________ del fondo base __________RFD __________, domande parzialmente accolte dal primo

giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 26 settembre 2002 __________ e __________ -autorizzati dal giudice ad agire personalmente in luogo della Comunione dei comproprietari del __________ (art. 712i cpv. 2 CC)- hanno convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 4'857.90 a titolo di contributi condominiali arretrati, oltre all'iscrizione in via definitiva di un'ipoteca legale a garanzia dei medesimi sulla quota di PPP n. __________del fondo base __________RFD __________ di proprietà di quest'ultimo;

che con sentenza 16 ottobre 2002 il segretario assessore ha parzialmente accolto l'istanza (che il convenuto non ha peraltro contestato non avendo partecipato alla discussione), riconoscendo agli istanti unicamente il diritto a ottenere l'iscrizione dell'ipoteca legale in via definitiva;

che già con scritto 11 ottobre 2002 (quindi precedente alla decisione pretorile ma poi trasmesso alla Camera dalla Pretura), __________ aveva manifestato l'intenzione di impugnare ogni decisione che sarebbe stata emanata nella procedura che lo opponeva agli istanti;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di diritto invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

che in concreto il contenuto dello scritto in esame, a prescindere dalla sua proponibilità in quanto redatto prima ancora che fosse pronunciata la sentenza dedotta in cassazione, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso;

che infatti, invece di esporre eventuali critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione del diritto (in concreto addirittura impossibili oggettivamente), il ricorrente si limita a sollevare contestazioni attinenti alla validità del contratto di compravendita immobiliare dallo stesso concluso, affermando di essere stato vittima di una truffa;

che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;

che l'impugnazione, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve così essere respinta, ricorrendo la nullità prevista dall’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia: 1. Il ricorso 11 ottobre 2002 di __________ è nullo.

2. Tasse e spese, per complessivi fr. 50.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

–__________;

Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria