Denial of Adjournment Due to Conflicting Court Date Violates Right to Be Heard
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a civil matter where a party was sued for payment of an outstanding invoice and the lower court granted the claim after rejecting a request for adjournment based on a conflicting court date, the appellate court accepted the cassation appeal, finding that the denial of the adjournment violated the appellant's right to be heard; the court reasoned that the conflicting appearance before another tribunal constituted a serious impediment justifying a continuance, and since evidence suggested the appellant received the notice for the conflicting hearing before the notice for the current hearing, the lower court's refusal to postpone the trial was an unjustified restriction on procedural rights, necessitating the annulment of the judgment and referral for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 136 cpv. 1 CPC, Art. 327 CPC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 29 cpv. 2 Cost, art. 327 segg. CPC, Non si prelevano tasse e spese di giustizia; Denial of Adjournment Due to Conflicting Court Date Violates Right to Be Heard: che con scritto 25 settembre 2002 __________ ha chiesto il rinvio dell'udienza in quanto impossibilitato a parteciparvi avendo ricevuto per lo stesso giorno e la stessa ora analoga convocazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, domanda di rinvio che il primo giudice ha respinto il 30 settembre 2002 ritenendo ingiustificati i motivi addotti dal convenuto, l'art.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the ground for accepting the appeal, based on the violation of the right to be heard due to the erroneous refusal to postpone the hearing.
Cited in the introductory phrase to the decision, setting the legal framework for the cassation appeal being decided.
This is the operative order regarding the court fees for the appeal proceedings.
Testo completo
Incarto n. 16.2002.00085 · Lugano 11 marzo 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 presentato da
__________ patr. dall'avv. __________ Contro
la sentenza 2 ottobre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 settembre 2002 da
__________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 settembre 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 562.85 oltre accessori, a saldo della fattura 5 novembre 2001 per un intervento di riparazione eseguito presso il convenuto;
che al ricevimento dell'istanza il giudice di pace, con ordinanza 19 settembre 2002, ha citato le parti alla discussione per il 1° ottobre 2002 alle ore 17.45;
che con scritto 25 settembre 2002 __________ ha chiesto il rinvio dell'udienza in quanto impossibilitato a parteciparvi avendo ricevuto per lo stesso giorno e la stessa ora analoga convocazione dinanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________, domanda di rinvio che il primo giudice ha respinto il 30 settembre 2002 ritenendo ingiustificati i motivi addotti dal convenuto, l'art.
136 cpv. 1 CPC essendo applicabile solo *se la citazione all'udienza di cui si chiede il rinvio è pervenuta posteriormente alla prima*, ciò che a mente del primo giudice non era il caso in concreto;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza ritenendo il credito di parte istante sufficientemente comprovato sulla base della documentazione dalla stessa prodotta, rimasta incontestata dal convenuto, assente alla discussione;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente eccepisce innanzi tutto la nullità della citazione poiché la stessa non gli è stata notificata mediante invio raccomandato, mentre nel merito si duole della lesione del suo diritto di essere sentito ritenendo ingiustificato il mancato rinvio dell'udienza da parte del primo giudice, anche perché, contrariamente a quanto da questi sostenuto, la citazione all'udienza dinanzi all'Ufficio di conciliazione di __________ gli era pervenuta prima di quella oggetto della domanda di rinvio;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che per quanto attiene alla contestazione circa le modalità di notifica della citazione, la stessa non merita di essere approfondita avendo il ricorrente ricevuto la convocazione all'udienza, ciò che esclude che egli abbia subito un pregiudizio eventualmente sanzionabile con la nullità della citazione medesima (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, ad art. 124, N. 427);
che l’art. 327 lett. e CPC permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che il ricorrente indica una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) nel fatto per il giudice di pace di non avergli concesso il rinvio dell'udienza, nonostante egli abbia comprovato l'esistenza di un grave impedimento;
che tra i motivi gravi atti a giustificare un rinvio d'udienza, l'art. 136 cpv. 1 in fine CPC menziona espressamente quello addotto dal ricorrente nella sua richiesta di rinvio del 25 settembre 2002, ovvero la comparsa davanti ad altro tribunale;
che poiché l'argomentazione del ricorrente secondo la quale egli avrebbe ricevuto la citazione all'udienza dinanzi al giudice di pace (spedita per lettera semplice) solo il 24 settembre 2002 mentre quella dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione (inviata per plico raccomandato) gli sarebbe pervenuta già il 23 settembre 2002, non può essere disattesa (anche perché la busta della Giudicatura di pace contenente la citazione non reca timbro postale), la decisione del primo giudice di non concedere il rinvio dell'udienza, tempestivamente richiesto, appare contraria ai diritti processuali del ricorrente;
che pertanto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. e CPC, deve essere accolto con il conseguente annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al primo giudice affinché proceda a un nuovo giudizio dopo riconvocazione delle parti per il contraddittorio;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 14 ottobre 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 2002 del Giudice di pace del Circolo di Vezia è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria