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16.2002.84 • TRAC TI 16.2002.84 Generato dall'IA

Tenants' Stay of Execution Appeal Rejected Over Rent Arrears and Unproven Counterclaim

Numero d'incarto 16.2002.84
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court rejected a definitive stay of opposition appeal filed by tenants against a judgment that upheld a landlord's execution proceedings for outstanding rent arrears totaling CHF 4,000, partially offset by the tenants' alleged counterclaim for repair costs. The court reasoned that the tenants, who bore the burden of proving their compensation claim, failed to render the existence and amount of their asserted credit plausible through the evidence presented to the first instance judge; furthermore, new documentation submitted only in the appeal was inadmissible, and the tenants had not complied with the procedural requirement of giving the landlord notice to remedy defects before undertaking repairs themselves.

Regesto Legislator

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Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 259b CO, Art. 331 cpv. 1 CPC, Art. 148 CPC, art. 327 segg. CPC; Tenants' Stay of Execution Appeal Rejected Over Rent Arrears and Unproven Counterclaim: The court reasoned that the tenants, who bore the burden of proving their compensation claim, failed to render the existence and amount of their asserted credit plausible through the evidence presented to the first instance judge; furthermore, new documentation submitted only in the appeal was inadmissible, and the tenants had not complied with the procedural requirement of giving the landlord notice to remedy defects before undertaking repairs themselves.

Parole chiave

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arretrati di locazione avviso dei difetti domanda riconvenzionale sospensione del procedimento coinquilino disdetta del locatore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited in the grounds for the decision, as the appeal was rejected based on the applicable review procedure rules.

art. 148 CPC

Applied to impose procedural costs on the losing appellants.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00084 · Lugano 26 novembre 2002/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 ottobre 2002 presentato da

__________ __________ contro

le sentenze 23 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nelle cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti

(inc. EF.2002.1232 e EF.2002.1233) promosse con istanze 9 luglio 2002 da

__________ rappr. da __________

con le quali l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte dai convenuti ai PE n. __________e __________dell'UE di Lugano, domande accolte dal

primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con separate istanze 9 luglio 2002 __________ ha chiesto il rigetto delle opposizioni interposte dai coniugi __________ e __________ ai PE sopra menzionati loro notificati nella loro qualità di debitori solidali dell'importo di fr. 4'000.- rivendicato a titolo di pigioni arretrate per i mesi da marzo a giugno 2002;

che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il contratto di locazione sottoscritto dalle parti l'8 maggio 2001 e avente per oggetto un appartamento di proprietà dell'istante, locato per una pigione mensile di fr. 850.- oltre fr. 150.- a titolo di acconto spese accessorie;

che i convenuti si sono opposti all'istanza ponendo in compensazione un loro credito di fr. 2'531.60 per interventi di riparazione che hanno eseguito nell'ente locato e che competevano al locatore il quale, al contraddittorio, ha ridotto la sua pretesa a fr. 2'281.90, tenuto conto del deposito di garanzia di fr. 1'718.10 che i conduttori hanno nel frattempo liberato a suo favore;

che, congiunte le cause per la discussione, il segretario assessore ha emanato due identici giudizi con i quali, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione e respinta l'eccezione di compensazione sollevata dai convenuti, non avendo gli stessi reso verosimile il benfondato dell'importo rivendicato, in particolare per non aver provato di aver eseguito tutti i lavori di cui chiedono la rifusione al locatore, ha accolto le istanze limitatamente all'importo di fr. 2'281.90 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2002;

che con scritto 7 ottobre 2002 __________ e __________ insorgono contro i predetti giudizi, dolendosi del mancato accoglimento dell’eccezione di compensazione da loro sollevata, ossia ritenendo di aver sufficientemente provato il loro credito;

che -anzituttola documentazione prodotta solo con il ricorso (e non davanti al primo giudice) dev'essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che, pacifica la validità del titolo prodotto dalla società procedente, il rigetto dell'opposizione potrebbe essere negato se l'escusso solleva e giustifica immediatamente eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF);

che trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 36, n. 7, pag. 80);

che a tal fine spetta all’escusso che eccepisce la compensazione di rendere verosimile la causa e l’importo del proprio credito (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 36, n. 2, pag. 81);

che nel caso di specie, contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti, la conclusione del segretario assessore secondo la quale essi non hanno reso verosimile il credito posto in compensazione, non è arbitraria;

che infatti, dalle prove documentali agli atti non risulta né che i conduttori abbiano effettivamente eseguito i lavori di cui chiedono la rifusione alla proprietaria dello stabile, né che gli stessi abbiano comportato le spese da loro indicate in questa sede, dal momento che conteggio 12 luglio 2002 (doc. 1) da loro allestito non costituisce prova del credito, ma può solo essere considerato allegazione di parte;

che comunque il diritto dei ricorrenti al risarcimento richiesto non esisterebbe già per non aver assegnato alla locatrice un termine per procedere all'eliminazione dei difetti, obbligo di notifica che loro incombeva in virtù dell'art. 259b CO (SVIT, Schweizerisches Mietrecht, 1998, N. 7 ad art. 259b CO);

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso 7 ottobre 2002 di __________ e __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico dei ricorrenti in solido.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria