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16.2002.81 • TRAC TI 16.2002.81 Generato dall'IA

Employer Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numero d'incarto 16.2002.81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An employer appealed a lower court decision that ordered payment of outstanding salary claims to a former employee, arguing a violation of the right to be heard because the initial ruling was based solely on the employee's evidence due to the employer's non-attendance. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; applying the ten-day appeal deadline applicable to special employment contract procedures, the court found that the appeal, postmarked September 28, 2002, was filed after the deadline expired, even accounting for potential postal delays following the September 3, 2002 notification of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 398 cpv. 1 CPC, Art. 418 CPC, Art. 313 cpv. 1 CPC, Art. 417 lett. e CPC, art. 327 segg. CPC; Employer Appeal Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late; applying the ten-day appeal deadline applicable to special employment contract procedures, the court found that the appeal, postmarked September 28, 2002, was filed after the deadline expired, even accounting for potential postal delays following the September 3, 2002 notification of the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
deposito tardivo disdetta tardiva contratti di lavoro diritto di essere sentito preclusione per tardività proroga tardiva del termine Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 417 lett. e CPC

Cited in the preambular motives for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.

art. 327 segg. CPC

Cited in the preambular motives for the procedure followed by the Court of Cassation.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.00081 · Lugano 9 ottobre 2002/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 2002 presentato da

__________ contro

la sentenza 3 settembre 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro

promossa con istanza 27 giugno 2002 da

__________ rappr. dall'__________

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'020.75 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 giugno 2002 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'020.75 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;

che con il querelato giudizio 3 settembre 2002 (intimato lo stesso giorno) il segretario assessore, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda, avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato alla discussione;

che con atto ricorsuale datato 23 settembre 2002 __________ è insorta contro il predetto giudizio lamentando la violazione del suo diritto di essere sentita;

che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

che nel caso di specie, al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 28 settembre 2002), il termine ricorsuale di 10 giorni, pur considerando l'eventuale termine di giacenza postale di 7 giorni, era scaduto, donde la tardività del presente il ricorso;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che il presente giudizio è esente da tasse e spese.

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 23 settembre 2002 di __________ è irricevibile in quantotardivo.

2. Il presente giudizio è esente da tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria