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16.2002.80 • TRAC TI 16.2002.80 Generato dall'IA

Possessory Action: Right to Be Heard vs. Capacity to Defend in Multilingual Proceedings

Numero d'incarto 16.2002.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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In a possessory action concerning the return of movable personal property, the appellant sought to overturn the lower court's decision by claiming a violation of her right to be heard because the judge failed to instruct her, as a German speaker in an Italian-speaking proceeding, to retain counsel, thereby hindering her defense. The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant had demonstrated sufficient capacity to understand and respond to the proceedings, having actively participated, agreed to procedural steps, and submitted a clear written response regarding the disputed items, demonstrating that her choice not to retain counsel was a conscious one and not due to a concrete inability to defend herself in the straightforward possessory matter.

Regesto Legislator

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Art. 927 CC, Art. 327 lett. e CPC, Art. 39 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 374 CPC, Art. 370 CPC; Possessory Action: Right to Be Heard vs. Capacity to Defend in Multilingual Proceedings: The court dismissed the appeal, reasoning that the appellant had demonstrated sufficient capacity to understand and respond to the proceedings, having actively participated, agreed to procedural steps, and submitted a clear written response regarding the disputed items, demonstrating that her choice not to retain counsel was a conscious one and not due to a concrete inability to defend herself in the straightforward possessory matter.

Parole chiave

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diritto di essere sentito scelta del difensore diritto al ritorno beni mobili violazione dei diritti procedurali azione di reintegra Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

The court explicitly cited these articles in the preamble to the decision, which grounds the overall procedural framework for the judgment (even though the grounds for rejection are detailed in the body of the text, this heading introduces the decision based on the appeal type).

art. 148 CPC

Cited as the basis for imposing costs and reimbursement of legal fees upon the losing appellant.

art. 327 lett. e CPC

Cited by the appellant as the ground for cassation, which the court implicitly rejected by dismissing the appeal (Art. 1, based on the analysis in the preceding considerations).

art. 14 lett. a LAG

Cited as the reason for rejecting the request for legal aid, because the appeal lacked a prospect of good outcome.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.80 · Lugano 9 aprile 2003/rgc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 presentato da

__________ patr. __________ contro

la sentenza 9 settembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nell'ambito dell'azione possessoria promossa con istanza 18 luglio 2002 da

__________ patr. __________

con la quale l'istante ha chiesto che le venissero consegnati determinati beni di sua proprietà in possesso della convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. Con istanza 18 luglio 2002 __________ ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione possessoria fondata sull'art. 927 CC, chiedendo che venisse fatto obbligo alla madre __________ di consegnarle i suoi effetti personali, gli oggetti di sua proprietà presenti nell'abitazione di quest'ultima a __________, segnatamente libri, materiale di studio e un computer con accessori, come pure altri beni mobili.

All'udienza

31 luglio 2002 le parti si sono accordate nel senso che si sarebbero incontrate -unitamente al legale dell’istantepresso l’abitazione della convenuta e che in quell’occasione la stessa avrebbe consegnato alla figlia gli oggetti che riconosceva suoi. Il 20 agosto 2002 si è tenuta una discussione concernente gli oggetti contestati durante la quale la convenuta ha parzialmente avversato la pretesa dell'istante. A entrambe le udienze l'istante si è presentata accompagnata dal suo patrocinatore, mentre la convenuta ha partecipato sola.

2.Con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulla menzionata lista di oggetti, rivendicati da entrambe le parti, ha riconosciuto all’istante il possesso su gran parte degli stessi, ordinandone alla convenuta l’immediata consegna alla figlia.

3. Con il presente tempestivo gravame, __________, insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.

327 lett. e CPC. Senza entrare nel merito della controversia, la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita poiché il pretore, nonostante non fosse in grado di proporre e discutere le sue ragioni con la necessaria chiarezza, già solo a dipendenza del fatto che si esprimeva in lingua tedesca, non l’ha diffidata a munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, ciò che le ha impedito di tutelare in modo conveniente i suoi interessi. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Con osservazioni 10 ottobre 2002 (dalle quali dev'essere estromessa la documentazione allegata per la prima volta in questa sede: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) l'istante postula la reiezione del ricorso, sostenendo che la ricorrente, in ogni stadio della procedura, ha potuto capire la portata della vertenza e l'esatto significato di ciò che di volta in volta veniva discusso.

4. Il presente ricorso per cassazione è ammissibile, malgrado il rinvio dell'art. 374 CPC alla procedura di camera di consiglio (art. 361 e segg. CPC) che prevede la sola impugnazione davanti alla camera civile d'appello (art. 370 CPC). Infatti, silente al proposito il materiale legislativo, si ritiene che debba prevalere su questo disposto la norma di competenza per materia a decidere le azioni possessorie: mentre il pretore è esclusivamente competente se l'oggetto è un

diritto reale immobiliare, quando oggetto della contesa è una cosa mobile la competenza è determinata dal valore della domanda (art. 373 CPC).Ciò che comporta - per forza di cosela competenza anche del giudice di pace per le vertenze il cui valore è inferiore a fr. 2'000.-, rispettivamente del pretore per i valori superiori (art. 5 cpv. 1 LOG).Immutati i disposti processuali applicabili, ossia la procedura di camera di consiglio, sarebbe tuttavia estraneo al sistema vigente e in particolare contrario all'art. 327 CPC che sentenze emesse da giudici di pace siano impugnabili con il rimedio dell'appello. Se ne deve concludere che è il valore dell'oggetto a determinare anche il rimedio di diritto cui può essere fatto capo quando l'azione possessoria concerne - come dettouna cosa mobile. Questa conclusione non contrasta con la giurisprudenza nota su questo tema che ha finora confermato soltanto la competenza esclusiva del Pretore quando oggetto della lite è un

diritto reale immobiliare (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 373, n. 882; I CCA 14 aprile 1994 in re S./ C.).

5. L’art. 327 lett. e CPC permette l'annullamento di una sentenza del Pretore o del Giudice di pace quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni o le sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova. In quest'ambito colloca la sua censura la ricorrente, facendo riferimento all'art. 39 CPC: ciò che è corretto poiché effettivamente la norma trova la sua ragione nel diritto delle parti di essere sentite, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 4).

Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio. Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC).

Un simile intervento del giudice si giustifica solo in presenza di circostanze particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il giudice, procedendo d'ufficio, deve accertarsi se la parte appare essere nella condizione di capire -senza disporre di cognizioni giuridiche propriegli atti di procedura che le sono notificati e di agire in conformità con gli obblighi che essi comportano (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 39 CPC, m. 2; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 132). Non si tratta quindi di un'incapacità astratta, ma determinata da circostanze concrete (Frank/ Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, ed. 3, § 27/28, N. 25). Il solo fatto che un convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova.

6. In concreto, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, nulla induce a ritenere che non fosse in grado di comprendere e di discutere con la necessaria chiarezza la causa: in particolare, essa non ha offerto nessun indizio al primo giudice di non aver capito le intenzioni della controparte, di non aver valutato i passi decisi e di non essere in grado di difendersi da sola in modo adeguato. In concreto, la convenuta ha reagito convenientemente alla citazione e ha partecipato senza sollevare eccezioni alla prima udienza, aderendo all'ordine del giorno per la continuazione della causa; essa ha voluto unicamente garantirsi la corretta verbalizzazione in lingua italiana, chiedendo -e ottenendouna traduzione orale del protocollo da parte del giudice. Ciò che ancora non significa che essa non capisca -né essa peraltro lo affermala lingua del processo (essa abita in Ticinodal molto tempo) o che non abbia compreso la discussione svoltasi, visto che la controparte era pur sempre la figlia con la quale aveva vissuto fino a pochi giorni prima. Non solo, ma proprio la sottoscrizione dell'accordo sulla continuazione della lite, indica come essa ne avesse compreso il significato. Alla seconda udienza la convenuta, presentatasi nuovamente da sola, ha prodotto un allegato scritto -in lingua tedesca allegato come parte del verbale - con il quale ha preso posizione in modo puntuale e chiaro sui singoli oggetti litigiosi. Ciò che costituisce un'implicita dimostrazione della propria capacità di difendersi. Inoltre, alla replica dell'istante, essa ha adeguatamente duplicato, in particolare in merito alla proprietà del computer. Al termine dell'udienza, ancora una volta la convenuta ha sottoscritto il verbale dopo averne ottenuto una traduzione orale. In conclusione, la personalità della ricorrente aveva caratteristiche tali da poter permettere al giudice di concludere alla sua capacità di compiere adeguatamente gli atti del processo. E ciò, malgrado esso si sia dovuto svolgere essenzialmente in lingua italiana, dal momento che le pretese carenti conoscenze di questa lingua, come s'è visto, non hanno limitato la sua capacità di difendersi.

Né l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare. L’azione promossa dall’istante è di natura sommaria (art. 361 per il rinvio di cui all’art. 374 CPC) e come tale intesa solo a chiarire questioni di fatto fondate sulla verosimiglianza (Stark, in Comm. di Basilea, 1998, *Vorbemerkungen zu Art. 926-929 ZGB*, N. 36) al fine di permettere all’istante di rientrare in possesso di determinati beni (Stark, in Comm. di Berna, 2001, n. 1 e

7 ad art. 927 CC), ma senza ottenere un giudizio sulla proprietà dei medesimi. Si è trattato cioè -anche nel concretodi un contenzioso che non poneva difficoltà e poteva essere affrontato anche da una parte non patrocinata e sprovvista di formazione giuridica.

Stando così le cose, il mancato patrocinio della ricorrente dev'essere unicamente fatto risalire a una sua scelta consapevole e non a un errore di valutazione del giudice. Ne consegue che la ricorrente non può invocare con successo una pretesa lesione del propria diritto di essere sentita e che il ricorso dev'essere respinto, con il carico delle spese e delle ripetibili alla convenuta (art. 148 CPC).

7. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente, non può essere accolta, il gravame mancando sin dall’inizio di possibilità di buon esito (art. 14 lett. a LAG).

Motivi per i quali,

richiamati gli art.

327 segg. CPC

pronuncia:

1. Il ricorso per cassazione 20 settembre 2002 __________ è respinto.

2. L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.- sono posti a carico della ricorrente che verserà alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

4. Intimazione a:

__________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria