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16.2002.75 • TRAC TI 16.2002.75 Generato dall'IA

Appeal Regarding Dissolution of Joint Ownership and Standing of Heir Community Members

Numero d'incarto 16.2002.75
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision to grant the dissolution of joint ownership (comproprietà) over a property, sought by some co-owners, including heirs of one owner, against the other co-owners. The appellants argued that the plaintiffs lacked active standing because some of them were members of an undivided inheritance community (comunione ereditaria) who should have acted jointly, and that the dissolution of the inheritance community should have preceded the dissolution of the joint ownership. The court found the appeal inadmissible as it failed to properly specify the legal grounds for cassation, but further reasoned that active standing was established because at least one plaintiff was an individual joint owner, and an exception to the necessary joinder for inheritance communities is permissible when all relevant parties are present in the suit, as they were here; moreover, the court rejected the argument for prerequisite dissolution of the inheritance community, finding it legally unfounded as it would effectively negate the community's ability to act as an owner.

Regesto Legislator

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Art. 650 CC, Art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, Art. 327 CPC, Art. 650 cpv.1 CC, Art. 38 CPC, Art. 602 CC; Appeal Regarding Dissolution of Joint Ownership and Standing of Heir Community Members: The appellants argued that the plaintiffs lacked active standing because some of them were members of an undivided inheritance community (comunione ereditaria) who should have acted jointly, and that the dissolution of the inheritance community should have preceded the dissolution of the joint ownership. The court found the appeal inadmissible as it failed to properly specify the legal grounds for cassation, but further reasoned that active standing was established because at least one plaintiff was an individual joint owner, and an exception to the necessary joinder for inheritance communities is permissible when all relevant parties are present in the suit, as they were here; moreover, the court rejected the argument for prerequisite dissolution of the inheritance community, finding it legally unfounded as it would effectively negate the community's ability to act as an owner.

Parole chiave

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legittimazione attiva degli eredi regime della proprietà motivi di cassazione azione di divisione dell'eredità scioglimento del regime dei beni azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 327 segg. CPC

Cited as the basis for the decision to reject the appeal (cassation request).

art. 148 CPC

Cited in the pronouncement to determine the allocation of court costs and fees.

LTG

Cited in the pronouncement concerning the allocation of court costs and fees.

art. 650 cpv.1 CC

Although discussed extensively, this provision justifying the merits of the original claim was not explicitly cited in the final order (Order 1), which only references procedural and cost articles.

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Testo completo

Incarto n. 16.2002.75 · Lugano 28 gennaio 2003/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria: · Petralli Zeni

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 luglio 2002 presentato nella forma dell'appello da

__________ contro

la sentenza 20 giugno 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 maggio 2002 da

__________

con la quale gli istanti hanno chiesto lo scioglimento della comproprietà sul fondo n. __________ RFD __________, domanda accolta dal primo giudice,

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

1. La particella n. __________ RFD di __________ appartiene per un terzo a una comunione ereditaria composta di __________, __________, per un terzo a __________ e per un altro terzo a __________ nata __________ (doc. B).

2. Con istanza 13 maggio 2002 __________, adducendo difficoltà in seno alla comproprietà relativamente all'amministrazione e alla divisione del fondo, hanno convenuto __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere lo scioglimento della comproprietà sulla base dell'art. 650 CC. I convenuti si sono opposti, eccependo anzitutto la carente legittimazione attiva degli istanti, in quanto in parte membri di una comunione ereditaria e come tali non legittimati ad agire autonomamente, ma solo assieme agli altri coeredi. Nel merito hanno poi sostenuto che lo scioglimento della comproprietà avrebbe dovuto essere preceduto dallo scioglimento della comunione ereditaria, quindi relativamente a ogni altro bene di sua proprietà.

3. Con il querelato giudizio il pretore, preso atto che tutte le parti interessate hanno partecipato alla causa, rendendo così superflua la nomina di un rappresentante, ha ammesso la loro legittimazione attiva e passiva e ha quindi concluso all'accoglimento dell'istanza, ordinando lo scioglimento della comproprietà mediante alienazione ai pubblici incanti con ripartizione del provento fra i comproprietari – dedotte le spese – in ragione di un terzo ciascuno.

4. Con il presente tempestivo gravame, trasmesso per competenza a questa Camera con decreto 12 agosto 2002 della Prima Camera civile del Tribunale d'appello, i convenuti insorgono contro il predetto giudizio, riproponendo le eccezioni di carente legittimazione delle parti, in assenza della quale l'istanza avrebbe dovuto essere respinta. Si dolgono inoltre della lesione del loro diritto di essere sentiti poiché il pretore non ha dato seguito al richiamo di un incarto da loro richiesto nella risposta. Censurano poi il fatto che il primo giudice non si sia espresso sulla necessità di procedere preventivamente allo scioglimento del comunione ereditaria.

Con osservazioni 17 settembre 2002 i resistenti postulano in ordine la nullità del ricorso e nel merito la reiezione dello stesso.

5. Per quanto attiene alla ricevibilità del ricorso, va rilevato che per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. e CPC, il ricorso è comunque valido se dalla sua motivazione risultino le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto, sia la norma ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 329, m. 2). In concreto è fuori di dubbio che a fondamento della propria impugnazione i ricorrenti pongono l'errata applicazione del diritto procedurale e sostanziale da parte del primo giudice, ovvero invocano i titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorso è pertanto ricevibile.

6. Quanto alla contestata legittimazione attiva, due sono gli argomenti che inducono a respingere la censura. Anzitutto va rilevato che l'azione di scioglimento della comproprietà è sicuramente ammissibile in ordine già perché -come rettamente osservano i resistentitra loro vi è anche __________ che, a prescindere dalla sua appartenenza alla comunione ereditaria, è personalmente e individualmente comproprietaria del fondo e come tale senz'altro legittimata a introdurre l'azione (come effettivamente ha fatto, ancorché con altri istanti) in conformità con la lettera stessa dell'art. 650 cpv.1 CC. Per quanto poi attiene alla legittimazione attiva, rispettivamente passiva, delle altre parti della vertenza, è vero che i membri di una comunione ereditaria, che non gode della capacità processuale, devono agire congiuntamente e costituiscono nel processo un litisconsorzio necessario (Cocchi/ Trezzini, op. cit., art. 38 CPC, m. 16), tuttavia la giurisprudenza ammette un'eccezione allo stesso principio nel caso in cui uno o più eredi fanno valere nei confronti di coeredi pretese attinenti a beni della successione, e ciò a condizione che tutti i membri della comunione siano parte al processo in qualità di attori o di convenuti, senza

che sia necessaria la nomina di un rappresentante (DTF 54 II 243; Escherin Comm. di Zurigo, 1960, art. 602 CC, N. 61; Tuor/ Picenoni, in

Comm. di Berna, 1966, art. 602 CC, N. 32a; Baumgartner, La communauté héréditaire dans le procès civil, 1933, pag. 112 e 113;Tuor/ Schnyder/ Schmid/ Rumo-Jungo, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2002, ed.12, pag. 670; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts ed. 7, pag. 144). In concreto, quindi, poiché è incontestato che tutti i comproprietari, rispettivamente i proprietari comuni di una quota della comproprietà (membri della comunione ereditaria), hanno partecipato alla causa in qualità di istanti o di convenuti, non può essere considerata arbitraria la decisione del primo giudice di ammettere la loro legittimazione attiva, rispettivamente passiva. Su questo punto il ricorso dev'essere così respinto.

7. L’art. 650 cpv. 1 CC conferisce a ogni comproprietario il diritto di chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dall’esistenza di una proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente destinata. Stabilito che nulla osta allo scioglimento della comproprietà, il giudice determina il modo di divisione ai sensi dell'art. 651 cpv. 1 CC (Meier-Hayoz, in Comm. di Berna, 1981, art. 650 CC, n. 1 e 2; art. 651 CC, N. 18). In concreto i convenuti si oppongono allo scioglimento della comproprietà adducendo la necessità di procedere preliminarmente allo scioglimento della comunione ereditaria. Poiché, almeno implicitamente, la critica non può che attenere all'applicazione di diritto sostanziale, dev'essere anzitutto rilevato che l'impugnazione è carente, dal momento che, in contrasto con l'art. 329 CPC, i ricorrenti non indicano quali siano i disposti di legge rimasti senza applicazione, o applicati in modo manifestamente errato (art. 327 lett. g CPC), ma si limitano al riaffermare la loro tesi, sottintendendone l'ovvietà. Ciò tuttavia non basta per costituire una valida censura di cassazione. Comunque, l'argomento non può nemmeno corrispondere a un principio chiaro del diritto poiché la condizione da loro auspicata equivarrebbe a privare la comunione ereditaria della possibilità di sussistere, quindi anche di essere proprietaria e di agire a tutela dei propri diritti.

8. Questi motivi permettono di respingere anche la censura relativa alla pretesa violazione del loro diritto di essere sentiti. È vero che essi avevano, correttamente (art. 294 cpv. 2 CPC), richiamato un incarto dalla un'altra Pretura, tuttavia la mancata assunzione da parte del primo giudice non può assurgere a motivo di annullamento della sentenza dal momento che la prova appare irrilevante per quanto esposto al capoverso precedente. Sono infatti i ricorrenti stessi ad ammettere di aver proposto quella prova per *dimostrare che fosse pendente* (verosimilmente fra le stesse parti) *una seconda istanza di scioglimento questa volta di proprietà comune,* deducendone la necessità di una *più ampia valutazione dei valori fondiari in gioco* (ricorso, ad 2).

9. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

1. Il ricorso 23 luglio 2002 di __________ è respinto.

2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l'obbligo solidale di rifondere alla controparte fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.

3. Intimazione:

__________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria